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ETICHETTE, LE NUOVE REGOLE
PER I PRODOTTI TESSILI

Dall’8 maggio entra ufficialmente in vigore il Regolamento UE 1007/2011, che introduce alcune modifiche alla normativa in materia

lunedì 23 aprile 2012

Novità per le etichette dei prodotti tessili. A partire dall’8 maggio prossimo, infatti, entra in vigore il Regolamento UE 1007/2011, che introduce alcune modifiche alla normativa in materia, fermo restando  che i prodotti tessili immessi sul mercato prima di tale data e dunque conformi alla legislazione precedente, possono continuare a rimanere a disposizione sul mercato fino al giorno 9 novembre 2014.
Vediamo da vicino ed in estrema sintesi, quali sono le principali modifiche introdotte, in particolare relativamente all’etichettatura di composizione.
Uno dei principali aspetti innovativi riguarda i Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale. A tal proposito, infatti, l’art. 12 dispone che la presenza di parti non tessili di origine animale deve essere espressamente indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale” sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti, al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
Viene poi abolita l’indicazione “almeno 85%” o “minimo 85%”, che nella normativa precedente si poteva utilizzare nel caso un capo fosse composto da una o più fibre di cui una corrispondente almeno all’85% in peso. Resta ovviamente fermo l’obbligo di specificare la percentuale di presenza di ogni fibra contenuta nel prodotto di abbigliamento, anche se vengono mantenute le tolleranze (previste precedentemente) e la dicitura “altre fibre” (ci sono però nuovi criteri),
Il Regolamento consente poi di utilizzare la dicitura “altre fibre” qualora una fibra rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile; quando più fibre rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del capo e non possono essere facilmente identificate al momento della fabbricazione.
L’obbligo di apporre l’etichetta conforme alla vigente legislazione e di garantire l’esattezza delle informazioni grava sul fabbricante o sull’importatore (se il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea). Il distributore/venditore, invece, incorre nei medesimi obblighi del fabbricante se immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o se vi appone l’etichetta o ne modifichi il contenuto.
Diversamente, il distributore/venditore è semplicemente tenuto a garantire che il prodotto rechi l’etichetta o il contrassegno in conformità alla vigente normativa.
Al fine di agevolare la diffusione delle buone pratiche, la CCIAA di Milano, con il Centro di Ricerca Tessile, ha redatto un documento dal titolo “L’etichettatura di composizione dei prodotti tessili”,  che si può scaricare dal questo sito, accedendo all’area riservata ai soci.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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