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NUOVE NORME PER LE EDICOLE, DOPO UN TORMENTATO ITER

Grazie all’articolo 39, introdotta la salvaguardia per il settore. recepite le richieste dello Snag nazionale

lunedì 16 aprile 2012

Dopo un “tormentato” iter che ha visto protagonista, nella difesa dei diritti della categoria, lo Snag nazionale, è stato recentemente convertito, con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto che contiene, all’articolo 39, una salvaguardia per questo settore.
L’art.39 riconosce agli edicolanti una serie di diritti e facoltà importanti che non possono essere oggetto di deroghe o rinunce, limita in maniera significativa il potere dei distributori e costituisce indiscutibilmente un risultato positivo per la categoria.
In sostanza la norma riconosce che:
•    “gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa”;
•    “la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale al fine dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia”;
•    “gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore”;
•    “le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie a quanto stabilito dall’art. 39, sono nulle”.


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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