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VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI AI MINORI DI 18 ANNI

Ma, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), rimane in vigore il limite dei 16 anni in caso di somministrazione

mercoledì 14 novembre 2012

La vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è vietata, ma non la somministrazione che rimane fissata al limite dei 16 anni. Lo ha stabilito la Legge n. 189/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 158/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre scorso. In caso di violazione della norma è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente.
Per maggior informazioni sulle modifiche apportate dalla legge nel settore alimentare e pubblici esercizi, l’invito è quello di leggere la circolare che a breve verrà inviata agli operatori e pubblicata nell’area riservata. In ogni caso, sono a disposizione gli uffici di Confcommercio Vicenza al tel. 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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