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ENERGIA: SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PER I PICCOLI PRODUTTORI

Una delibera dell’Autorità riduce, con effetto immediato, gli oneri amministrativi per le imprese con impianti di piccole dimensione

lunedì 19 novembre 2012
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato la delibera 443/2012/A al fine di ridurre, con effetto immediato per il 2012, gli oneri amministrativi per quelle imprese titolari di impianti di piccole dimensione per la produzione di energia elettrica (fonti rinnovabili e cogenerazione incluse).

Va detto che molte imprese associate che negli ultimi anni hanno proceduto all’installazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica sono, infatti, tenute ad una serie di obblighi che comportano, in caso di inadempimento, il rischio di incorrere in sanzioni.

In particolare, elenchiamo di seguito gli obblighi per i piccoli produttori di energia elettrica nei confronti dell’Autorità per l’Energia:

  1. Pagamento entro il 31 luglio di ogni anno dello 0,3 per mille dei ricavi da vendita energia e ricavi da incentivo così come risultanti dall’ultimo bilancio approvato con esclusione per gli importi inferiori a 12 euro (quindi soglia esenzione con ricavi uguali o inferiori a 40.000 €/anno).
  2. Obbligo di iscrizione, entro il 15 settembre di ogni anno per i nuovi impianti, all’anagrafica operatori di cui al provvedimento GOP 35/08.
  3. Obbligo di separazione amministrativa e contabile (cd. unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas ai sensi della delibera 11/07 e obbligo invio dati contabili.

In merito a tali adempimenti interviene, come si diceva, la delibera 443/2012, prevedendo nuove semplificazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza complessiva inferiore a 100 kW.

In particolare viene introdotto l’esonero dagli obblighi informativi ( delibera GOP 35/08 e dall’art 6 della delibera 143/07), quindi: l’obbligo di iscrizione in anagrafica, e l’obbligo di trasmissione on-line della documentazione relativa al versamento del contributo.

L’esonero è concesso solo se gli operatori posseggono le seguenti caratteristiche contemporaneamente:
  • soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale che esercitano attività di produzione dell’energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore;
  • che non effettuino altre attività ai sensi della delibera 143/07 (es. trader);
  • potenza complessiva inferiore a 100 kW;
  • risultano già iscritti al GAUDI’ ai sensi della Delibera 124/10.

La delibera prevede inoltre la possibilità di innalzare la soglia di franchigia fissata in 12 euro relativamente al pagamento del contributo in vista della prossima scadenza (31 luglio 2013). Si evidenzia che per quanto riguarda il contributo 2012, non sono cambiati i soggetti obbligati al versamento né gli importi dovuti.

L’Autorità si impegna inoltre a porre in essere le azioni necessarie, entro la fine dell’anno 2012, affinché i soggetti esonerati dall’Anagrafica  operatori, ma già iscritti, possano procedere a rendere inefficace tale iscrizione in quanto non più dovuta.

La delibera, in ogni caso, non ha apportato modifiche agli obblighi derivanti dal Testo Unico dell’Unbundling (Deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07). Tale delibera impone obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas. Tuttavia, viene chiarito che gli impianti di potenza complessiva inferiore a 100 kW non sono tenuti all’invio dei dati contabili all’Autorità ma solo alla loro messa a disposizione su richiesta dell’Autorità. 













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