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AUTOTRASPORTO: RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

L'Agenzia delle Dogane ha indicato le modalità di fruizione del beneficio: dichiarazione entro il 30 aprile 2014

mercoledì 23 aprile 2014
Fonte: Confcommercio nazionale

La Circolare RU 35204 dell'Agenzia delle Dogane, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1°gennaio e il 31 marzo 2014, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2014.
La Circolare ha, altresì, comunicato che sul sito internet della stessa Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD Rom, DVD, pen drive USB), al competente Ufficio delle Dogane.
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la Circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
• € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2014;
• € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° e il 31 marzo 2014. Ciò per effetto dell'art.1 comma2 della Determinazione direttoriale RU 145733 del 23 dicembre 2013, a seguito dell'incremento dell'accisa da euro 617,40 ad euro 619,80 per mille litri di prodotto con decorrenza dal 1° marzo 2014.
In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:
1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
2. gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di TPL;
3. le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
4. gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.
Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.
Come nelle precedenti Circolari sul medesimo tema, l'Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.
La Circolare ha, inoltre, rammentato la possibilità, per gli utenti, di inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., richiamando le relative modalità tecniche ed operative e sottolineando, a riguardo, la necessità di preventiva abilitazione degli utenti interessati all'utilizzo del servizio.
Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.
Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2016.
 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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