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TRASPORTI, RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI

Le domande relative all'anno 2013 vanno presentate dagli operatori del settore, in via telematica, fino al prossimo 3 dicembre 2014

giovedì 06 novembre 2014

Sono state definite nei giorni scorsi - dal Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi - le disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. Le domande, dunque, potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 3 novembre 2014 fino alle ore 14.00 del 3 dicembre 2014, esclusivamente in via telematica (www.alboautotrasporto.it) complete di firma elettronica e degli estremi del pagamento della marca da bollo (c/c 4028 specifico per l'autotrasporto).

La Deliberazione (2/2014) del Comitato Centrale stabilisce i criteri che vanno a determinare l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2014. Definisce, inoltre, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione.

Di seguito indichiamo le percentuali di riduzione che possono essere richieste dalle imprese, cooperative, consorzi, società consortili italiane e comunitarie aventi ad oggetto attività di autotrasporto conto proprio o conto terzi, che risultino in possesso degli appositi titoli autorizzativi, per i veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5 e superiori.

Percentuale di riduzione compensata: da applicarsi al volume del fatturato totale annuale dei pedaggi (unicamente quelli relativi a transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell’anno 2013), calcolato sommando il fatturato dei pedaggi pagati da ogni singolo veicolo moltiplicato per specifici coefficienti (1,00 per i veicoli Euro 3; 2,00 per gli Euro 4; 2,50 per Euro 5 e superiori), secondo gli scaglioni di seguito indicati:
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 200.000 a 400.000: 4,33% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 400.001 a 1.200.000: 6,50% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 1.200.001 a 2.500.000: 8,67% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 2.500.001 a 5.000.000: 10,83% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro oltre 5.000.000: 13% di riduzione.

Una ulteriore riduzione pari al 10% dei valori percentuali sopra riportati è  prevista per le imprese, cooperative, consorzi e società consortili che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale in pedaggi effettuati nelle ore notturne (ingresso in autostrada dalle 22.00 alle 2.00 e uscita dalle 2.00 alle 6.00),

Va ricordato che le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro 30 aprile 2014.
Nell'area Trasporti del sito www.ascom.vi.it è presente la Deliberazione del Comitato, unitamente ad un manuale, che possono essere scaricati dagli operatori interessati cliccando su questo link.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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