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TRASPORTO CONTO TERZI: IL COMMITTENTE DEVE VERIFICARE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Mediante l'acquisizione del Durc, il Documento di Regolarità contributiva, che attesta l'adempimento degli obblighi retributivi del vettore

lunedì 23 febbraio 2015

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 248) ha modificato l’art. 83-bis della Legge 133/2008 introducendo l’obbligo in capo al committente di un trasporto effettuato per conto terzi di verificare la regolarità nell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi del vettore al quale viene affidato il trasporto.
Tale verifica deve avvenire sia preliminarmente alla stesura del contratto, sia alla conclusione del contratto, mediante l’acquisizione del Durc (Documento di Regolarità contributiva attestante i regolari adempimenti  degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi), di data non anteriore a 3 mesi
L’acquisizione del Durc da parte del committente sarà necessaria in attesa che il “Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi” istituisca una modalità di consultazione della regolarità contributiva via web da parte del committente.
Qualora il committente non acquisisca il Durc sarà responsabile solidalmente con il vettore (ed eventuali sub vettori) circa la corresponsione ai lavoratori dipendenti (del vettore) dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto.


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