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ENERGIA, TEMPI PIU' BREVI PER IL DIRITTO DI RECESSO

Una delibera dell'Autority porta a tre settimane le tempistiche per cambiare il fornitore. Stop a penali e spese di chiusura

martedì 19 luglio 2016

A partire dal 1. gennaio 2017 saranno ridotte a tre settimane le tempistiche per cambiare il fornitore di energia. La modifica è stata introdotta dall'Autorità per l'energia (delibera 302/2016 in attuazione delle Direttiva europea 2009/72/CE e 2009/73/CE) e si applica obbligatoriamente ai contratti di Elettricità, per le utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione; e a quelli del Gas, per le utenze domestiche e non domestiche, purché limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. 

Nel dettaglio, il provvedimento prevede che il cliente finale possa esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente. Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso da un contratto, il venditore uscente dovrà ricevere la relativa comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. 

Il modulo per il recesso dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

  • il POD/PDR identificativo del punto di prelievo; 
  • i dati identificativi del cliente finale; 
  • la data di cambio venditore;
  • i dati identificativi della controparte commerciale.  

Con la nuova delibera, che abroga la precedente delibera n. 144/07, l'Autorità ha puntualizzato, su esplicita richiesta di Confcommercio nazionale, che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

Va infine ricordato che, nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma per la cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. In questo caso, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale. Anche il venditore, operante nel libero mercato e qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. Il diritto di recesso deve essere manifestato dal venditore in forma scritta. 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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