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RITIRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Il punto sugli obblighi. Il ritiro “uno contro zero” riguarda solo i distributori con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq

martedì 30 agosto 2016

Obbligo di ritiro del RAEE nel caso di acquisto di un apparecchio equivalente nuovo da parte del cliente e obbligo del ritiro anche se non viene effettuato alcun acquisto. vediamo di puntualizzare i principali obblighi previsti per i rivenditori.
Di recente, infatti, è intervenuto il Ministero dell’Ambiente  che ha emanato il D.M.del 31 maggio 2016, n. 121  concernente “Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”


I SOGGETTI OBBLIGATI
Sono interessati tutti coloro che vendono ad un consumatore, anche tramite vendita a distanza, apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per “apparecchiatura” si intende: grandi e piccoli elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, piastre, stufe, aspirapolvere, ferri da stiro…), apparecchiature informatiche e di illuminazione (telefoni, computer, stampanti, fax, videocamere, strumenti musicali, pannelli fotovoltaici, lampade, lampadari…), strumenti elettrici ed elettronici (trapani, seghe, attrezzatura per saldare e spruzzare, tagliaerba ed attrezzi per giardinaggio), giocattoli ed apparecchi per tempo libero e sport (videogiochi, treni elettrici, computer per attività sportiva…), dispositivi medici (misuratori di pressione, termometri, apparecchi di monitoraggio….), strumenti di controllo (termostati, rilevatori fumo e calore, bilance…), distributori automatici.

RITIRO “UNO CONTRO UNO” E “UNO CONTRO ZERO”
Al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura il cliente può consegnare al rivenditore, che ha quindi un obbligo di ritiro gratuito “uno contro uno”, un rifiuto costituito da un apparecchio che ha svolto la stessa funzione del bene venduto.
Così, ad esempio, al momento di vendita di un frigorifero, di una lavatrice, di un computer il rivenditore, a fronte della richiesta da parte del cliente, è tenuto al ritiro gratuito della vecchia apparecchiatura.
Per i soli rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq è previsto l’obbligo del ritiro “uno contro zero” (cioè senza alcun acquisto di un prodotto equivalente nuovo da parte del cliente) per le apparecchiature di piccole dimensioni, inferiori a 25 cm provenienti da nuclei domestici e consegnati dal cliente.
Quindi l’obbligo del ritiro “uno contro zero”, riguarda solo i distributori con superficie di vendita di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (AEE) al dettaglio di almeno 400 mq.


OBBLIGHI E SANZIONI
Il rivenditore è tenuto a:
•    fornire informazioni con modalità chiare, anche tramite cartelli posti nei locali o avvisi nel sito internet, sulla gratuità del ritiro;
•    iscriversi presso l’Albo Gestori Rifiuti nell’apposita categoria per il ritiro ed il trasporto dei RAEE, provvedendo ai rinnovi periodici del provvedimento di iscrizione (si invita pertanto a verificare la propria data di scadenza) ed al versamento all’Albo, entro il 30 aprile di ogni anno, del diritto annuale di iscrizione;
•    tenere un apposito registro, nel quale annotare il nome e l’indirizzo del consumatore ed il tipo di RAEE conferito;
•    trasportare i RAEE ritirati con cadenza mensile, o al raggiungimento dei 3500 kg, procedendo alla compilazione di un documento di trasporto RAEE, riportante gli estremi dell’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti, il nominativo del centro di raccolta destinatario e le caratteristiche del rifiuto con l’indicazione del codice CER di identificazione dello stesso.
Il rivenditore che rifiuta il ritiro gratuito è punito con la sanzione da 150 a 400 euro per ogni apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
La mancata iscrizione all’Albo Rifiuti, la mancata o non corretta tenuta dei registri e del documento di trasporto, lo stoccaggio dei RAEE in luoghi non autorizzati o inidonei comportano l’applicazione delle pesanti sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale.






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