• Home 
  • Categorie 
  • Servizi 

AUTOTRASPORTO: RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

La dichiarazione per fruire dei benefici fiscali va presentata entro il 31 gennaio 2017, con riferimento ai consumi tra il 1. ottobre e il 31 dicembre 2016

mercoledì 04 gennaio 2017

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare  143065/RU, ha comunicato che la dichiarazione utile per fruire del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione,  per  i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2016,deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017, agli Uffici delle dogane territorialmente competenti.

 L’importo rimborsabile è pari a:

  • € 214,18609/1000 litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 2 dicembre 2016.
  • € 214,18/1000 litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre ed il 31 dicembre 2016.

Si segnala inoltre che il Decreto Fiscale  (DL 193/2016.), convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in vigore dal 3 dicembre 2016, ha fatto confluire nel TUA la disciplina relativa al beneficio cui sono ammessi, con riguardo agli impieghi di gasolio, gli esercenti trasporto merci e determinate attività di trasporto persone.
Ferma restando la struttura del beneficio articolato su base trimestrale, nella tabella A del TUA è ora specificata, al punto 4-bis, l’aliquota agevolata da applicarsi al gasolio impiegato in tale uso pari ad euro 403,22 per mille litri. Il rimborso può essere ottenuto tramite restituzione in denaro o utilizzando lo stesso come credito in compensazione.
Per quanto riguarda le nostre categorie rappresentate, il beneficio riguarda gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (conto terzi o conto proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria “euro 3” o superiore (l’ultima restrizione concernente la classe ambientale dei veicoli è intervenuta con la Legge di stabilità 2016 - art. 1, comma 645).
A tal fine, il soggetto che presenta la dichiarazione deve attestare,  tramite dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, che il gasolio consumato nel periodo non è stato impiegato in veicoli di categoria “euro 2” o inferiore.
La presentazione della dichiarazione può essere effettuata attraverso il Servizio telematico doganale EDI, oppure In forma cartacea su apposito modello.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE