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CALCOLO E ADDEBITO DEGLI INTERESSI BANCARI, LE NOVITA'

Le comunicazioni giunte in questi giorni dagli istituti bancari generano molte domande, a cui rispondono gli esperti di Fidi Impresa & Turismo Veneto

martedì 21 febbraio 2017

In questi giorni, agli uffici di Fidi Impresa & Turismo Veneto (la cooperativa regionale di garanzia al credito Confcommercio), giungono molte richieste di informazioni su comunicazione bancarie relative al calcolo degli interessi. Cerchiamo allora di chiarire da cosa nascono queste lettere che stanno arrivando ai correntisti e a cosa prestare attenzione.
Prima di tutto va evidenziato che dal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore alcune novità normative riguardanti il calcolo degli interessi. Il principio introdotto è che, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora".

Tre sono le conseguenze di questa regola. Prima di tutto che gli interessi a debito e quelli a credito devono avere la medesima periodicità (comunque non inferiore a un anno). Inoltre, gli interessi vengono ora sempre conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine del rapporto se avviene in corso d’anno).
Un’ultima prescrizione riguarda il così detto fenomeno dell'anatocismo bancario: nel caso di aperture di credito in conto corrente e di sconfinamenti rispetto al fido accordato, o su conti non affidati, gli interessi debitori vanno ora conteggiati separatamente dal capitale.

Una volta calcolati secondo queste regole, gli interessi maturati diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e, comunque, non prima del trentesimo giorno successivo a quello nel quale il cliente riceve la comunicazione dell’entità degli interessi maturati a suo debito nell’anno precedente (ciò normalmente avviene, nel mese di gennaio, con l’estratto conto relativo al mese di dicembre).

Cosa accade una volta che gli interessi diventano esigibili?
Le ipotesi sono tre:

  • se il cliente li paga, tutto si chiude e gli interessi relativi al nuovo anno continueranno ad essere calcolati sul solo capitale;
  • se il cliente ne ha autorizzato l’addebito in conto, gli interessi si trasformano in capitale e, quindi, da quel momento, concorreranno al calcolo dei nuovi interessi;
  • se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, si configura il caso dell’inadempimento contrattuale e, pertanto, vengono conteggiati gli ulteriori interessi di mora. Attenzione: questo determina, inoltre, la segnalazione dello sconfinamento in Centrale dei Rischi, con conseguenti ricadute negative sul calcolo del rating e, quindi, sull'accesso al credito e sulla determinazione delle condizioni bancarie. 


Un ulteriore conseguenza, derivante da questo nuovo metodo di addebito degli interessi debitori è rappresentata dal cumularsi degli interessi trimestrali. Il consiglio, in questo caso, è di riservare un sufficiente margine di disponibilità in conto corrente, o di attuare una qualche forma di accantonamento per non trovarsi a dover procurare una somma importante in breve tempo.

L’argomento, si sarà capito, è abbastanza complesso e dunque, al di là delle indicazioni sintetiche che vi abbiamo fornito in questo articolo, per qualsiasi altra informazione o dubbio vi rimandiamo agli uffici di Fidi Impresa & Turismo Veneto, che sono a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento, nonché per verificare eventuali necessità di credito (tel. 0444 960833).


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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