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CONFCOMMERCIO VENETO: SALDI, PARTENZA SENZA IL 'BOTTO'

L’exploit positivo delle notti bianche non ha fatto da traino

martedì 04 luglio 2017

Saldi in Veneto: non c’è stato il ‘botto’, ma in molti negozi si è registrata una tendenza positiva rispetto all’anno scorso. Lo dice Giannino Gabriel, presidente della Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto. “Sabato e domenica, complice forse la temperatura più fresca, c’è stato un lieve incremento della clientela – spiega Gabriel - A esclusione delle città d’arte, che fanno storia a sé e dove l’avvio dei saldi è andato molto bene, si sono registrate performance in leggero rialzo sul 2016”.

“Iniziative come gli happy friday o le ‘notti bianche’ che dir si voglia – aggiunge Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto - sono andate molto bene, ma non hanno fatto da traino per l’esordio ufficiale del sabato. Il fatto è che la fiducia delle famiglie è ancora ‘ingessata’, soldi ce ne sono pochi. Ad ogni modo confidiamo nei prossimi fine settimana: il banco di prova, di solito, è il secondo weekend e i conti comunque si fanno alla fine: c’è ancora tempo fino al 31 agosto, quando i giochi si chiuderanno”.

Intanto  l’Ufficio Studi di Confcommercio stima che la spesa media di ogni famiglia per l’acquisto di capi di abbigliamento e calzature sarà di 230 euro. Nella nostra regione il dato sarà compreso fra i 90 e i 100 euro a persona.

Se un tempo i saldi erano ancorati a date e modalità ben definite, oggi subiscono gli effetti di variabili non indifferenti, come l’ascesa dell’e-commerce e le anticipazioni delle grandi catene e dei potenti monomarca (ma non solo), pratiche che Giannino Gabriel definisce “Intollerabili e scorrette, almeno finché esistono una legge e un calendario”.  

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

4Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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