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ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI PREIMBALLATI

Reintrodotto l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Dal 5 aprile 2018.

giovedì 12 ottobre 2017

E’ stato reintrodotto (in vigore in Italia fino al 2014) l’obbligo di indicare nell’etichetta dei prodotti preimballati anche la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Lo stabilisce il D.Lgs. 15 settembre 2017 n.145, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 5 aprile 2018.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal decreto entro tale data possono essere comunque commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Le nuove regole si riferiscono solo ai prodotti alimentari preimballati.

Quindi nessun obbligo ulteriore è introdotto dal decreto in oggetto, ad esempio, per i prodotti venduti, sfusi o “preincartati”, al consumatore. L’obbligo riguarderà invece tutti i prodotti preimballati, compresi quelli venduti, ad esempio, all’ingrosso ed alle collettività (bar/ristoranti).

I prodotti  alimentari  preimballati  destinati  al  consumatore finale o alle collettivita' dovranno riportare, sul preimballaggio o  su un'etichetta  ad  esso apposta,  l'indicazione   della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Per sede dello stabilimento si intende la località e l'indirizzo

L’indicazione va posta, come per le altre informazioni obbligatorie, sul preimballaggio o su apposita etichetta. Nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività (es. ristoranti o bar) per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati,  nonché i prodotti preimballati commercializzati in una  fase precedente alla vendita al consumatore finale (es. all’ingrosso), possono riportare l'indicazione sui  documenti  commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si  riferiscono  o  siano  stati  inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

La mancata indicazione della sede dello stabilimento può comportare una sanzione amministrativa di 4.000 euro (2.000 euro se l’indicazione è riportata, ma in modo non conforme).



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