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FUNGHI FRESCHI SPONTANEI: PER LA VENDITA SERVE IL PATENTINO

Il superamento di un esame dà l'idoneità al riconoscimento. Due le sessioni per il 2018: il 3 luglio e il 6 settembre

giovedì 21 giugno 2018
FUNGHI FRESCHI SPONTANEI: PER LA VENDITA SERVE IL FUNGHI FRESCHI SPONTANEI: PER LA VENDITA SERVE IL

La commercializzazione dei funghi freschi spontanei e dei porcini secchi sfusi è regolata dalla legge regionale 23/96. In applicazione a tale disciplina, chiunque (titolare o preposto) intenda vendere funghi deve ottenere l’idoneità al riconoscimento tramite il superamento di un esame, che ha lo scopo di verificare la conoscenza delle specie fungine commercializzate.

La domanda di accesso all’esame va presentata all’Unioncamere del Veneto, che per il 2018 ha fissato due sessioni: il 3 luglio (le cui iscrizioni si sono già chiuse) e il 6 settembre (iscrizioni entro il 23 agosto). L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’invio all’Unioncamere del Veneto (Via delle Industrie 19/d – Edificio Lybra – 30175 Venezia Marghera – fax 041 0999303; email: unione@ven.camcom.it ) della domanda di ammissione debitamente compilata in carta semplice utilizzando il modulo allegato (che potete scaricare cliccando qui).Gli interessati possono sostenere l’esame per il riconoscimento delle specie fungine commercializzabili più diffuse, quali piopparello, chiodino, porcino, finferlo, finferla, trombetta da morto (cosiddetta Lista A), oppure per quelle meno diffuse quali prataiolo, ovulo buono, boleto giallo, porcinello, ecc. (Lista B).
I candidati dovranno superare una prova scritta, finalizzata a verificare la conoscenza degli argomenti, e una prova di riconoscimento di specie fungine commercializzabili e specie tossiche o velenose confondibili con esse.
Per la preparazione all’esame, Veneto Agricoltura ha predisposto la pubblicazione “I funghi spontanei del Veneto – riconoscimento e commercializzazione” (scaricabile in questo link), con schede descrittive di tutte le specie fungine commercializzabili, un’ampia documentazione sulle specie tossiche confondibili con esse, informazioni utili sulla conservazione e commercializzazione, sulle modalità di consumo e cottura dei funghi, elementi di normativa.

Ricordiamo, infine, che la vendita dei funghi spontanei destinati al dettaglio è comunque consentita soltanto previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’ULSS competente  D.P.R. 376/95).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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