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COMPRO ORO, ENTRO IL 2 OTTOBRE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE

Il portale sarà attivo dal 3 settembre. Chi non si registra non potrà più effettuare attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati

venerdì 17 agosto 2018

Conto alla rovescia per il Registro dei Compro che sarà operativo dal 3 settembre prossimo. Ciò significa che nel giro di qualche settimana e precisamente il 2 ottobre 2018, sarà anche la data ultima per adempiere all’obbligo, per gli operatori in attività, di presentare la domanda d’iscrizione tramite il portale OAM all’indirizzo https://www.organismo-am.it.
A partire dal 3 ottobre 2018 chi non avrà presentato l’istanza di iscrizione, dovrà infatti interrompere la compravendita e l’attività di permuta di oggetti preziosi usati, che potrà essere ripresa solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro ed a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM.
Vale la pena, dunque, sia per chi esercita solo l’attività di Compro Oro, ma anche per chi la esercita in forma secondaria, prepararsi per tempo, considerato che per una  corretta presentazione dell’istanza di iscrizione sono richiesti:

  • un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo;
  • una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione (in caso di società, intestata al legale rappresentante);
  • documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente l’iscrizione (in caso di società, il documento del legale rappresentante);
  • attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, comprovante il possesso e perdurante validità della licenza, per l’attività di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S., che sono assoggettate all’imposta di bollo, nella misura di euro 16, 00 per ogni foglio;
  • copia del documento attestante il pagamento del contributo di iscrizione (vedi la nostra circolare spedite nei giorni scorsi alle ditte interessate) recante l’indicazione della banca emittente nonchè del TRN o del CRO;
  • copia del pagamento effettuato della Tassa di concessione governativa, pari ad euro 168, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro.

L’attività potrà proseguire in attesa che i competenti uffici dell’OAM possano verificare regolarità e completezza dell’istanza presentata.
Attenzione:  per coloro che hanno già effettuato, nei mesi scorsi, a partire dal 15 gennaio, l’iscrizione facoltativa al portale OAM, sarà sufficiente accedere alla propria area privata ed integrare la propria posizione con i dati richiesti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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