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COSA CAMBIA NELLA VENDITA DI POLIZZE ASSICURATIVE “ACCESSORIE”

Nuovi obblighi, con tante esenzioni, per chi vende prodotti o servizi con l’aggiunta di polizze assicurative

mercoledì 21 novembre 2018

NEL 2016 l'Unione Europea ha emanato la direttiva UE 97/2016 relativa alle Assicurazioni, recepita in Italia dal D. lgs. n° 68 entrato in vigore lo scorso 1° ottobre 2018.

La norma amplia la platea dei distributori assicurativi, aggiungendo tra i soggetti “distributori” non solo le imprese assicurative che vendono direttamente alla clientela i prodotti, ma anche gli “intermediari a titolo accessorio”. Chi sono in pratica tali figure? Rientrano in tale categoria tutti coloro che svolgono un’attività diversa da quella assicurativa (vendono ad esempio altri prodotti o servizi), ma che offrono in modo complementare una polizza assicurativa.

Per fare degli esempi potrebbe trattarsi di agenzie viaggi che oltre al pacchetto viaggi propongono una polizza assicurativa per le coperture dei rischi legati all’evento (perdita bagaglio, annullamento viaggio, spese mediche, etc). Oppure le società che offrono un servizio di autonoleggio che oltre al veicolo propongono una copertura assicurativa dello stesso  sui danni (kasko, atti vandalici , furto, etc). O ancora la Grande Distribuzione Organizzata ed altri rivenditori che oltre al bene principale (elettronica di consumo, biciclette, macchine fotografiche etc) propongono una copertura assicurativa sul bene acquistato per la copertura dei danni accidentali e/o furto.

Dal 1° ottobre queste imprese che nell’ambito della loro attività principale distribuisco prodotti assicurativi complementari sono soggetti alle norme del titolo IX del Codice delle Assicurazioni ed in particolare all’obbligo di essere iscritti al RUI – Registro Unico Intermediari Assicurativi tenuto dell’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Sezione F. Un obbligo al quale ci si deve adeguare entro il 23 febbraio. Esistono però delle eccezioni: si è infatti esentati quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:

1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o 2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;

c) in deroga alla lettera b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non sia superiore a 200 euro. 

Sulla materia Confcommercio Vicenza ha recentemente emesso una circolare esplicativa pubblicata nell’area riservata del sito www.ascom.vi.it (accessibile a tutti i soci una volta completata la procedura di registrazione).Per maggiori informazioni le aziende interessate possono inoltre rivolgersi all’Ufficio Commercio Interno – (tel. 0444 964300). 


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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