• Home 
  • Fisco 

CANONE SPECIALE RAI, IL RINNOVO ENTRO IL 31 GENNAIO

Questa la scadenza per tutte le attività che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive

martedì 15 gennaio 2019

Il 31 gennaio 2019 è la data ultima per il rinnovo dell'Abbonamento speciale Rai. Ricordiamo che sono soggetti a quest’obbligo tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

I prezzi del canone (che ricomprende televisione e radio) posso essere consultati nel sito della Rai, cliccando su questo link. va detto, in tal senso, che grazie anche alla richiesta delle federazioni nazionali (come Fipe-Confcommercio e Federalberghi) non è stata apportata alcuna variazione rispetto al canone stabilito nel 2018

A proposito di pubblici eserizi, la Federazione nazionale continua a perseguire l’obiettivo di ridurre tale obbligo tributario, chiedendo l’aggiornamento degli anacronistici criteri di calcolo ancorati alla classificazione dei pubblici esercizi secondo le categorie previste dal DM del 22 luglio 1977 e sollecitando la possibilità di introdurre abbonamenti che tengano conto delle specifiche esigenze delle attività commerciali, introducendo canoni su base mensile/bimestrale/stagionale. Occorre poi segnalare che la RAI, anche grazie all’intervento di sensibilizzazione da parte della Federazione, sta applicando esclusivamente la tariffa relativa alla categoria D concernente i pubblici esercizi di terza e quarta categoria (la più bassa attualmente prevista per la categoria rappresentata).

Si rammenta che la recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di canone televisivo e l’introduzione della riscossione con addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica, si riferisce solo al canone per le abitazioni private e non invece a quello speciale per i pubblici esercizi, per il quale resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza. Coloro che non ricevessero dalla Rai, entro il termine, il bollettino per il pagamento del canone, potranno effettuare un bonifico intestato alla RAI Radiotelevisione Italiana spa: Codice IBAN:  IT75O0760101000000000002105. 

E’ bene, altresì, ricordare che:

  • il presupposto impositivo è la mera detenzione di un apparecchio radio o TV (che sia dotato almeno di un sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo – MISE note n. 12991/2012 e n. 9668/2016), a nulla rilevando l’eventuale destinazione dello stesso a usi diversi dalla visione della programmazione radiotelevisiva (ad esempio apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie);
  • il canone ha validità limitata all’indirizzo indicato nell’intestazione;
  • vi è l’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV ed il relativo numero di canone (art. 17 D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 21/2011)

Una precisazione è d'obbligo, come ogni anno, per chiarire cosa si intenda con la dicitura “apparecchi atti o adattabili” . In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio, come accade spesso nei negozi, perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Per maggiore chiarezza, vi rimandiamo al sito della Rai contenete la tabella – elaborata dal Ministero - dove si elencano, a titolo esemplificativo, degli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo (vedi la tabella).

Per ulteriori informazioni gli uffici della Confcommercio di Vicenza sono a disposizione degli associati (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE