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DEROGA NEL TRASPORTO DEI CARBURANTI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Anche i "complessi veicolari, quali autoarticolati e autotreni sono compresi nel provvedimento, oltre alle autocisterne

mercoledì 27 febbraio 2019

La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta ad una richiesta avanzata da Conftrasporto, ha fornito una interpretazione autentica della deroga per il trasporto di carburanti prevista all'art. 7 comma 3, lettera e) del D.M. del 4 Dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2018.

In particolare, viene confermato che tale deroga, relative al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati al consumo sia pubblico sia private, non riguarda solamente le autocisterne (veicoli isolati), come esplicitamente indicato nel DM (in particolare nella terminologia usata dai calendari dei divieti degli anni passati), ma anche i "complessi veicolari, quali autoarticolati e autotreni".

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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