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CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

Il “Decreto Liberalizzazioni” introduce l’obbligo, della forma scritta e il rispetto di precisi termini nelle scadenze dei pagamenti

martedì 18 settembre 2012

Il  “Decreto Liberalizzazioni” introduce l’obbligo, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari e fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali, della forma scritta nonché la previsione di precisi termini nelle scadenze dei pagamenti. A prevederlo, per dare un riferimento normativo, è esattamente l’art. 62, DL n. 1/2012.  Ferme alcune eccezioni (le previsioni non si applicano, ad esempio, ai conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori di quello specifico settore) la norma si presenta comunque di portata estremamente significativa per tutta la filiera agroalimentare interessando, oltre ai produttori agricoli, anche i grossisti, i dettaglianti e i ristoratori (bar e ristoranti).
L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 24 ottobre (anche se non sono esclusi differimenti)
Sintetizziamo di seguito i contenuti essenziali dell’art. 62.

Forma (scritta) del contratto (comma 1)

I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta; riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Condotte sleali
I contratti dovranno uniformarsi ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni. Il provvedimento individua le seguenti 5 condotte sleali (vietate):
1. imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita, o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
2. applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
3. subordinazione della conclusione dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
4. conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
5. adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale.

Termini e decorrenza del pagamento (comma 3)
Il pagamento del corrispettivo va effettuato: per le merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; per tutte le altre merci, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Gli interessi decorreranno inderogabilmente dal giorno successivo alla scadenza del termine dei 30 o 60 giorni.

Merci deteriorabili
Sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, che riportino una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la curabilità degli stessi, per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; aW superiore a 0,91; pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

Regime sanzionatorio (commi da 5 a 7)
In caso di violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi previsti dal comma 1, è applicabile la sanzione da 516 euro  a 20.000 euro,  determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione;
in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da 516 euro a 3.000 euro determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti;
- in caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da 500 euro a 500.000 euro determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.



ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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