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GESTORI IMPIANTI STRADALI CARBURANTI: C’E’ L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI

Scatterà dal 19 aprile per gli impianti su strade statali che vendono GPL o metano o anche GPL o metano, poi via via per tutti gli altri

giovedì 28 marzo 2013
Per i gestori di impianti stradali di carburanti è stato introdotto l’obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti. Lo ha stabilito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013.

Cadenza dell’obbligo di comunicazione
I gestori devono effettuare la comunicazione dei prezzi: con cadenza almeno settimanale (entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione), anche in assenza di variazioni di prezzo.
In ogni caso:
• la prima volta, al momento di prima applicazione dell’obbligo per lo specifico impianto (quindi, con la decorrenza fissata dal decreto o con l’avvio dell’attività per
l’impianto).
• successivamente, in ogni caso di variazione in aumento.
• comunque, con cadenza settimanale, anche in caso di assenza di variazioni di
prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione.

Cosa comunicare
L’obbligo di comunicazione riguarda i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti erogati ed è prioritariamente riferito al prezzo di vendita self service.

Decorrenza dell'obbligo di comunicazione
Da febbraio 2011 l’obbligo di comunicazione aveva interessato i soli impianti
autostradali, con il nuovo DM 17 gennaio 2013, considerato che lo stesso è stato
pubblicato sul sito internet del Ministero il 20 marzo 2013, le decorrenze degli obblighi sono così stabilite:
 da venerdì 19 aprile 2013 per gli impianti situati lungo strade statali che vendono
GPL o metano o anche GPL o metano;
 da martedì 18 giugno 2013 per gli impianti lungo le strade statali che vendono
benzina e gasolio solo con modalità self-service, o anche con modalità self service ma durante l’intero l’orario di apertura dell’impianto;
 da giovedì 18 luglio 2013 per tutti gli impianti lungo le strade statali
 da lunedì 16 settembre 2013 per tutti gli altri impianti della rete stradale,
anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita.

Modalità di trasmissione dei prezzi
Attualmente è ammessa esclusivamente un’unica modalità telematica di trasmissione
messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante l'utilizzo
dell'applicativo raggiungibile all'indirizzo https://carburanti.mise.gov.it
A seguito della comunicazione dei prezzi il sistema genera automaticamente un’attestazione dell’invio (una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema), che comprova l’avvenuta trasmissione anche nei casi di controllo successivo.

Sanzioni
La mancata comunicazione nei termini previsti è sanzionata da un minimo di 516,46 ad un massimo di 3.098,74 euro.

Per maggiori informazioni, anche sulle modalità operative, contattare gli uffici dell’Associazione (tel. 0444 964300) o consulta la documentazioni in merito pubblicata nell'area riservata ai soci cliccando qui.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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