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PENSIONI: IL SISTEMA DI CALCOLO DOPO LA RIFORMA "MONTI"

Facciamo il punto su come sono cambiati i trattamenti previdenziali, con il passaggio, per tutti i lavoratori, al sistema contributivo

lunedì 09 settembre 2013
Fonte: Patronato 50&Più nazionale
Già dall’anno scorso non ci sono più differenze sul criterio di calcolo delle pensioni. La riforma “Monti” (legge n. 214/2011) ha previsto per tutti il “sistema di calcolo contributivo”.
In altre parole, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012, le relative quote di pensione sono calcolate tutte con il sistema contributivo, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già versato 18 anni di contributi.

Il sistema retributivo, misto e contributivo

Con la riforma “Dini” (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo delle pensioni si differenziava a seconda dell’anzianità contributiva maturata  alla data del 31 dicembre 1995:
  • per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compreso i contributi figurativi e da riscatto), si applicava il cosiddetto sistema “retributivo”, legato appunto alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo;
  • per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto, e cioè “retributivo” per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
  • per chi aveva cominciato a lavorare successivamente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, si applicava, invece, il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.

La situazione attuale
La riforma “Dini”, con la triplice possibilità di calcolo della pensione, rimane in vita solo per coloro che sono andati in pensione maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2011. A partire dal 1° gennaio 2012, invece, ossia per le anzianità maturate da tale data in avanti, esiste solo il sistema contributivo; di conseguenza, non c’è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto. Invece, chi nel 2011 si trovava nel sistema retributivo, dal gennaio 2012 è passato al nuovo misto: le anzianità fino al 31 dicembre 2011 danno vita a una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità dal 1° gennaio 2012 in poi danno vita a una quota di pensione contributiva (vedi tab. A).

Come funziona il sistema contributivo
Il sistema di calcolo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno i propri versamenti:
  • se è un lavoratore dipendente l’accantonamento è pari al 33% dello stipendio;
  • se è un lavoratore autonomo (artigiano, commerciante) accantona il 21,75% del proprio reddito (misura che salirà fino a raggiungere il 24% entro l’anno 2018);
  • se è un collaboratore (Co.Co.Pro.) accantona il 27% del proprio compenso (misura che salirà fino a raggiungere il 33%  a partire dal 2018).

I contributi possono essere calcolati però fino ad un certo importo di reddito o retribuzione, questo limite, per il 2013, è pari a 99.034 euro (cosiddetto “tetto contributivo pensionabile”).
I contributi versati costituiscono il montante contributivo e producono una sorta di interesse composto, al tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL  (prodotto interno lordo). Quindi più cresce l’Azienda Italia, maggiori sono le rendite su cui i lavoratori possono contare.                                                                                                                                                                                                                                      

I nuovi coefficienti di calcolo
Alla data del pensionamento, al montante contributivo rivalutato è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pensione. La misura di tale coefficiente cresce con l’aumentare dell’età.
Con il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2012, sono stati fissati i nuovi coefficienti per il calcolo della pensione per tutti i lavoratori che vanno in pensione dal 1° gennaio di quest’anno e fino al 31 dicembre 2015.
Questi coefficienti non riguardano più soltanto le età da 57 a 65 anni, ma si allungano fino a 70 anni per incentivare facoltativamente la permanenza al lavoro, nella prospettiva di conseguire una pensione più alta.
E ciò vale soprattutto per coloro che decidono di andare in pensione – tra il 2013 e 2015 – con un’età non superiore a 65 anni, in questo caso subiscono – per effetto di nuovi coefficienti – un taglio della prestazione pensionistica che supera in alcuni casi l’11%.

Ad esempio. Supponiamo che un lavoratore abbia accumulato un montante contributivo di 400 mila euro. Quando decide di ottenere la pensione, l’importo della stessa verrà calcolato applicando alle 400 mila euro il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età raggiunta in quel momento.
Se il lavoratore va in pensione nel 2014, bisogna fare riferimento ai nuovi coefficienti. In tal caso, se chiede la pensione a 60 anni otterrà una pensione annua lorda di 18.644 euro (400.000 moltiplicate 4,661%); se chiede la prestazione a 65 anni riceverà 21.740 euro (400.000 moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni avrà diritto a 26.164 euro (400.000 moltiplicato 6,541%).
Infine, una delle novità della Riforma “Monti-Fornero”, con riferimento alla nuova pensione di vecchiaia, è la facoltà ai lavoratori di rimanere al lavoro fino a 70 anni, al fine di migliorare  il proprio assegno di pensione.

I nuovi coefficienti sono stati determinati anche per le età che vanno dai 65 ai 70 anni. I valori di questi coefficienti che per gli anni 2013-2015 crescono con il crescere dell’età , proprio perché la loro determinazione è stata fatta tenendo conto del fine di dover migliorare la misura della pensione a chi ritarda l’uscita dal lavoro.Il prossimo aggiornamento dei coefficienti sarà nel 2015, quando la revisione riguarderà i pensionamenti decorrenti nel triennio 2016-2019. Dall’anno 2019 in poi, invece, la revisione dei coefficienti avrà una cadenza biennale.
Per maggiori informazioni sul calcolo della pensione e per una verifica dei requisiti l’invito è quello di rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più provinciale, nella sede di Vicenza (Via Faccio n. 38) o nelle sedi zonali di Arzignano, Valdagno, Lonigo, Noventa, Asiago, Marostica, Thiene, Schio, Bassano del Grappa.

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