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AGENTI, RAPPRESENTANTI E MEDIATORI: NUOVA "FINESTRA" PER L'AGGIORNAMENTO REA

Unioncamere ha emanato una circolare nella quale è concessa la possibilità di aggiornare i dati, con il pagamento di una piccola sanzione

lunedì 21 ottobre 2013
Per le imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentante di commercio nonché di mediatore che non hanno effettuato l’aggiornamento dei dati entro lo scorso 30 settembre, si apre una nuova “finestra” per mettersi in regola.
Su sollecitazione  delle organizzazioni nazionali di categoria aderenti a Confcommercio, infatti, che avevano sottolineato i ritardi nell’espletamento della pratica esistenti sul territorio nazionale, Unioncamere ha emanato un’apposita circolare che consente l’aggiornamento anche in  tempi successivi alla scadenza.
“Coloro che non hanno aggiornato la propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA entro il 30 settembre 2013 – scrive Unioncamere - sono passibili della sanzione dell'inibizione dell'attività economica con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese. Le pratiche di aggiornamento inviate dopo il 30 settembre 2013 saranno comunque accettate ed evase con l’applicazione di una sanzione REA per il tardivo adempimento. Se invece le imprese obbligate non provvederanno ad alcun adempimento, sarà avviato il procedimento di inibizione da parte del Conservatore del RI”.
Dunque, di fatto, c’è ancora tempo per adempiere a questo obbligo, anche se i ritardatari dovranno comunque pagare una sanzione (10 euro per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata entro il 30 ottobre, 51,33 euro se dopo questa data).
La circolare Unioncamere, poi, si occupa anche dell’aggiornamento delle posizioni delle imprese inattive  alla data del 12 maggio 2012. “Le persone fisiche iscritte al ruolo agenti e rappresentanti di commercio, che già risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno provveduto ad iscriversi nella apposita sezione REA entro il 30 settembre 2013- spiega la circolare -, sono considerate decadute da ogni possibilità. Tuttavia, entro il 12 maggio 2017, potranno far valere la loro iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per un avvio dell'attività con nuova iscrizione REA”.

In considerazione della complessità e delicatezza dell'argomento, si consiglia comunque a tutti gli associati che avessero dubbi sulla questione a rivolgersi agli uffici della FNAARC e della FIMAA provinciali (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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