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BUONI PASTO ELETTRONICI: IL VALORE DEFISCALIZZATO PASSA A 7 EURO

Dal prossimo 1. luglio 2015 entrerà in vigore la dispisizione, prevista nella Legge di Stabilità. Un risultato da tempo perseguito da Fipe Confcommercio

martedì 20 gennaio 2015

Dal prossimo 1. luglio 2015 entrerà in vigore la dispisizione, prevista nella legge di stabilità, che prevede l’aumento a 7 euro del valore defiscalizzato dei buoni pasto elettronici. Resta fermo a 5,29 euro, invece, quello dei buoni cartacei.
E’ questo un risultato perseguito da tempo da FIPE che, almeno parzialmente, dà risposta all’esigenza dei lavoratori di avere un buono di un valore più adeguato per il soddisfacimento delle esigenze alimentari e, contemporaneamente, contribuisce al rilancio dei consumi alimentari interni.
La preferenza del legislatore per il buono pasto elettronico appare motivata dalla necessità di un graduale ritorno alla funzione originaria dello strumento che è quella di “servizio sostitutivo di mensa aziendale”: in altre parole occorrerà far sì che il buono sia utilizzabile esclusivamente per consumazioni durante l’intervallo del lavoro e che non sia cumulabile.
La graduale introduzione del buono pasto elettronico dovrebbe garantire l’esercente da problemi di falsificazione dei tagliandi, dall’utilizzo di buoni rubati o scaduti che poi non vengono onorati dalle società emettitrici e dovrebbe semplificare le operazioni di contabilità.
A fronte di questi indubbi vantaggi si pongono due ordini di problemi in merito ai quali Fipe Confcommercio si è già attivata, unitamente all’associazione delle società emettitrici dei buoni pasto, per una loro risoluzione.
Il primo è rappresentato dal POS che dovrebbe essere unico. Infatti, non appare concepibile che un esercente debba avere in cassa, oltre a quello della banca, tanti POS quanti sono gli emettitori, considerato che per ogni apparecchio di norma è richiesto il pagamento di un canone o un rimborso spese.
Il secondo problema è rappresentato dal costo che viene addebitato dagli emettitori per ogni operazione che non può costituire un ulteriore sconto incondizionato né essere di un livello tale da vanificare ogni convenienza all’utilizzo del sistema.


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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