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TRASPORTO: COS'E' IL MODULO DI "ASSENZA CONDUCENTE"

In quali casi va compilato, come va conservato dall'azienda e dall'autista, il ruolo degli organi di controllo, le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo

lunedì 02 marzo 2015

E’ una prescrizione in vigore già da diversi anni, ma è il caso di rammentarne le regole perché a volte possono sfuggire alcuni aspetti. Il D.Lgs 144/08, infatti,  ha introdotto l’obbligo di documentare, attraverso un apposito modulo, le assenze effettuate dal conducente nei 28 giorni antecedenti ciascuna giornata lavorativa.
Tale obbligo si applica a tutti gli autotrasportatori che effettuano:

  • trasporto su strada di merci (in conto terzi e/o in conto proprio) per mezzo di veicoli di massa massima ammissibile, compresi rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 t;
  • trasporto su strada di passeggeri per mezzo di veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.


Nel modulo vanno registrati esclusivamente i periodi, di durata almeno giornaliera:

  • di assenza per malattia o ferie;
  • di guida di veicoli diversi da quelli soggetti ai presenti obblighi e sopra indicati;
  • in cui il conducente era assente perché in congedo o in recupero, cassa integrazione, sciopero o serrata;
  • in cui il conducente eseguiva un lavoro diverso dalla guida;
  • in cui il conducente era disponibile, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.


Il  modulo, uno per ogni periodo di assenza, deve essere:

  • compilato (a macchina o con altri sistemi informatizzati) al termine di ciascun periodo in cui si è verificata un’assenza;
  • sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal conducente;
  • consegnato al conducente alla ripresa dell'attività, il quale lo porterà con sé almeno nei 28 giorni successivi (in originale e indipendentemente dal mezzo guidato dallo stesso in tale lasso di tempo);
  • esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  • conservato presso l’impresa, in formato elettronico, per un periodo di un anno dalla scadenza del periodo a cui si riferisce.


In caso in cui il conducente non abbia con sé il modulo, o nel caso in cui questo sia incompleto o alterato, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il modulo per un periodo di almeno un anno.


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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