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DAL 15 APRILE IL 730 PRECOMPILATO E' ON LINE

Verificare la completezza delle spese mediche, per assistenza e integrazioni è disponibile il Caaf 50&Più Confcommercio di Vicenza

mercoledì 30 marzo 2016

A partire dal 15 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate, in un area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730/2016 precompilato. Per accedere all’area riservata sarà necessario richiedere, se non in possesso, il codice Pin e la Password, che saranno rilasciati entro 15 giorni (è possibile utilizzare, in alternativa, anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta Nazionale dei Servizi).

Quest’anno i contribuenti rispetto al 2015, anno di esordio del Modello 730 precompilato, troveranno nella dichiarazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oltre ai redditi certificati dalla Certificazione Unica (CU) e ai dati della dichiarazione presentata lo scorso anno, anche una parte degli oneri detraibili e deducibili che consentono di godere delle agevolazioni fiscali (spese sanitarie, interessi passivi su mutui, premi per assicurazioni, contributi previdenziali, contributi versati per la  previdenza complementare, spese universitarie e spese funebri). 

La grande novità del corrente anno è sicuramente la presenza nel 730 Precompilato delle spese sanitarie. E’ bene evidenziare, però, che i dati già caricati nella precompilata dovranno essere verificati ed eventualmente integrati o modificati dal contribuente prima della conferma e del successivo invio. Diverse spese mediche, infatti, non saranno presenti nella dichiarazione precompilata in quanto molti degli operatori di categoria sono esonerati dall’obbligo di comunicare tali dati (ad esempio le Parafarmacie, le aziende e società non accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, alcune categorie di medici quali psicologi, fisioterapisti ecc.). Inoltre, i dati in possesso dell’Agenzia potrebbero essere incompleti, soprattutto in riferimento alle spese sostenute dai contribuenti nei primi mesi del 2015, poiché  il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha reso note le modalità di trasmissione dei dati, è stato emanato soltanto il 31 luglio 2015. 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, invece, l’Agenzia delle Entrate non inserirà direttamente in dichiarazione i dati, ma essi saranno inseriti in un foglio illustrativo, in modo tale che il contribuente possa verificarli e, se in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni, possa riportarli nella dichiarazione.

Per beneficiare di tali detrazioni la norma prevede, infatti, il rispetto di determinati requisiti soggettivi, quali ad esempio il possesso effettivo o la detenzione dell'immobile, la eventuale presentazione al Comune della comunicazione di inizio lavori (CIL, CILA, SCILA), ed anche il rispetto di requisiti oggettivi, come ad esempio determinati limiti di spesa o determinate tipologie di intervento. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà indicare gli estremi catastali dell'immobile, oppure gli estremi di registrazione del contratto se i lavori sono eseguiti dall'inquilino.

Tutte queste informazioni non sono conoscibili dall'Agenzia delle Entrate e dovranno essere integrate in dichiarazione, prima dell’invio, dal contribuente che sceglie di avvalersi del Modello 730 precompilato. 

Il contribuente, dunque, ha davanti a sé due strade: scaricare e spedire autonomamente il modello, facendo particolare attenzione ai dati già caricati e a quelli che deve integrare, assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato, oppure rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato per farsi assistere nella compilazione, delegando ogni responsabilità allo stesso CAF/intermediario. 

Nel nostro caso il punto di riferimento è il Caaf 50&Più di Confcommecio Vicenza, con gli esperti presenti nella sede provinciale di via Faccio 38 a Vicenza (0444 964300) e in tutte le sedi mandamentali della provincia. 

Infatti, per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175, che ha istituito la stessa dichiarazione precompilata, i contribuenti che si rivolgono ad un CAF per la presentazione del proprio modello 730, vengono tutelati, circa la “definitività” del loro rapporto con il Fisco, prevedendo che, in caso di errore sui dati certificati dal visto di conformità, il CAF è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stato richiesto al contribuente in caso di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. 

Il CAF, che presta l’assistenza fiscale, quindi verificherà che i dati indicati nel modello 730, in particolare quelli relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi, siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, al fine di poter rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità, ossia una certificazione di correttezza dei dati controllati. 

Se il CAF appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il Modello 730 va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al CAF o al professionista.    

Le novità di quest’anno       
Da quest’anno presentare la dichiarazione de redditi attraverso il CAF è ancora più conveniente.  Nel caso di un rimborso superiore a 4.000 euro, infatti, i controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate non verranno effettuati se il modello 730 viene presentato tramite un CAF o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità. Sarà infatti il CAF l’unico destinatario dei controlli documentali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, anziché il contribuente, il quale riceverà già dal mese di luglio il rimborso in busta paga. 

Nel caso, invece, di presentazione del modello 730 direttamente sul sito dell’Agenzia o tramite il sostituto d’imposta, con modifiche al modello 730 precompilato che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta oppure determinano un rimborso superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate da quest’anno può effettuare dei controlli preventivi, a prescindere dalla presenza in dichiarazione di detrazioni per familiari a carico. Le verifiche possono essere fatte sia in via automatizzata che mediante verifica della documentazione giustificativa, e dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di trasmissione del modello 730.

In sostanza se il conguaglio a credito è superiore a 4.000 euro oppure, indipendentemente dall’importo a credito, la dichiarazione presenta “elementi di incoerenza” rispetto ai criteri prefissati dall’Agenzia il rimborso non sarà effettuato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, ma direttamente dall’Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo alla data di trasmissione del modello 730. Volendo esemplificare un contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, effettuando modifiche o integrazioni, e presenta un conguaglio a credito di sole 300 euro, sarà soggetto a controllo preventivo da parte dell’Agenzia se il suo modello 730 presenterà “elementi di incoerenza”.       

Riguardo le detrazioni Irpef spettanti al contribuente, una delle novità più importanti di quest’anno è quella prevista per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2015 per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si tratta, in sostanza, delle spese sostenute per la frequenza della scuola materna (bambini di età dai 3 ai 5 anni), elementari, medie e superiori. La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha precisato che sono detraibili, ad esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza ma anche le spesa per la mensa scolastica. La detrazione è ammessa sia per le scuole pubbliche che per quelle private nel limite di euro 400 per alunno o studente. E’ bene sottolineare che tali spese non si trovano già caricate nel Modello 730 precompilato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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