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COMMERCIO ONLINE, PER I NEGOZI VIRTUALI OBBLIGHI REALI

Scia, autorizzazione sanitaria, comunicazioni al Fisco: gli adempimenti per chi vende on line, anche affiancando l'attività tradizionale

giovedì 28 luglio 2016

Grazie ai marketplace sempre più diffusi (come ad esempio eBay) e ai costi comunque limitati per creare siti di e-commerce, è oggi più facile vendere in Internet i propri prodotti. Così, oltre alla nascita di nuove attività specializzate nell’e-commerce, si moltiplicano i casi di negozi che aprono un loro store on line. In tutti questi casi, però, si deve far attenzione anche agli aspetti burocratici: per dire che i negozi virtuali hanno comunque… obblighi reali.
Chi opera nel commercio elettronico rivolto al consumatore deve inviare una Scia allo sportello unico del Comune in cui si svolge l'attività (tipicamente quello sede dell'impresa).  Attenzione: la Scia va presentata anche da parte di chi aggiunga il commercio elettronico al commercio in sede fissa già autorizzato.
Nella Scia si devono dichiarare gli estremi identificativi del sito Internet utilizzato e dell'eventuale deposito, nonché  il possesso dei requisiti morali (di fatto assenza di condanne) e, se la vendita è nel settore alimentare, anche i requisiti professionali (ex REC). Ricordiamo, in tal senso, che chi opera nel commercio elettronico di prodotti alimentari deve in ogni caso essere in possesso della  registrazione ai fini igienico sanitari (si tratta, in sostanza, di una sorta di ulteriore ma contestuale “Scia” da inviare all'ULSS) e ciò  anche qualora si opti per l'assenza di deposito/magazzino.
Si deve poi verificare che il sito attraverso cui si effettua il commercio elettronico, dia alcune informazioni specifiche agli utenti, tenuto conto anche del fatto che si sta operando nelle vendite a distanza,  per le quali il "Codice del Consumo" stabilisce particolari condizioni a tutela dell'acquirente.
Tra queste ricordiamo:  il richiamo al diritto di recesso e le condizioni per esercitarlo; il funzionamento delle garanzie per i vizi di conformità; i dati identificativi del commerciante; il richiamo alla possibilità di gestire in via stragiudiziale e a distanza le eventuali controversie; le informazioni e gli eventuali consensi previsti dalla Legge sulla Privacy con riferimento al trattamento dei dati dei clienti.
Un ulteriore obbligo per chi affianca al commercio tradizionale quello elettronico, è la comunicazione, all’Amministrazione Finanziaria, del nuovo codice attività specifico per l’e-commerce.
Per maggiori informazioni su questo argomento, contattare gli uffici di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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