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CRONOTACHIGRAFO: NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Con una circolare emessa lo scorso 13 febbraio, emanate nuove disposizioni esplicative ed attuative in materia di formazione, informazione e controllo

mercoledì 01 marzo 2017
CRONOTACHIGRAFO: NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO CRONOTACHIGRAFO: NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Lo scorso 17 gennaio avevamo pubblicato una notizia sul Decreto n. 215 del 12 dicembre 2016 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato le modalità di esecuzione degli obblighi di formazione, informazione e controllo sui cronotachigrafi (previsti dai Regolamenti comunitari n.561/2006 e n.165/2014) da parte delle imprese di trasporto. Queste indicazioni erano in particolare utili per limitare la responsabilità aziendale in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti, relativamente al corretto utilizzo dei cronotachigrafi e al rispetto dei tempi di guida.Ora c’è però un’altra novità: con Circolare 2720 del 13 febbraio scorso, il Ministero ha fornito ulteriori disposizioni esplicative in materia (scaricabile dal link a fondo pagina). Vediamo da vicino quelle di maggior rilievo.

Innanzitutto, la circolare conferma che la responsabilità per infrazioni sui tempi di guida e di riposo commesse dai propri conducenti non possa applicarsi alle imprese che dimostrino di avere esattamente adempiuto ai predetti obblighi. Il mancato avviamento della formazione non è di per sé oggetto di sanzione all’impresa ma, in caso di violazione commessa dal dipendente, si tramuta comunque in sanzione in capo al datore di lavoro, non dovuta alla responsabilità oggettiva legata all’infrazione del conducente, bensì dovuta ad una responsabilità propria legata alla mancata formazione. Viene precisato poi che i destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti (non solo di imprese di autotrasporto di merci o viaggiatori in conto terzi, ma anche in contro proprio), che prestano servizio a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo (sia digitale che analogico). Dunque, è potenziale destinatario dei corsi chiunque è addetto alla guida, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo.

I corsi di formazione devono avere una durata minima di 8 ore (suddivisibili in moduli di durata non inferiore a 2 ore e articolati su una o più giornate) al termine dei quali viene rilasciato un certificato individuale di validità quinquennale (anche nel caso in cui nel quinquennio cessi il rapporto di lavoro o collaborazione con l'impresa che ha avviato la formazione). Non sono consentite assenze, anche limitatamente ad una sola frazione oraria del corso. Relativamente all’obbligo di informazione, le imprese forniscono ai conducenti un documento nel quale sono contenute le norme di comportamento cui essi devono attenersi per garantire il corretto uso del tachigrafo e il rispetto della norma in materia di tempi di guida e di riposo. Il documento può essere stilato in forma libera e i contenuti dovranno essere conformi alle prescrizioni normative comunitarie e del Codice della Strada. La forma scritta e la validità annuale del documento, che deve essere controfirmato dal conducente, è necessaria esclusivamente ai fini probatori in caso di verifiche.

Relativamente all’assolvimento degli oneri di controllo in capo alle imprese, la circolare chiarisce che la procedura di controllo avviene con lo scarico e la verifica da parte dell’impresa dei dati delle memorie dei tachigrafi ogni 90 giorni. Un resoconto, controfirmato dal conducente, può essere stilato in forma libera dando conto della regolarità delle risultanze o degli eventuali scostamenti rispetto alla legittima attività di guida indicando, in tal caso, i provvedimenti conseguentemente adottati.Al fine di facilitare e velocizzare le operazioni di controllo su strada la circolare suggerisce di mantenere a bordo i documenti previsti dal Decreto, vale a dire il certificato di frequenza del corso di formazione e documenti comprovanti l’assolvimento degli oneri di informazione e controllo.Infine la Direzione Generale sancisce che non possono essere ritenuti conformi alle prescrizioni del Decreto, salvo valutazioni discrezionali delle Autorità di controllo e giudiziarie, i corsi svolti prima dell’emanazione del Decreto stesso.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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