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DEROGHE ALL'UTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI DEGLI ALBERGHI

Più facile, in Veneto, creare zone wellness, fitness o depositi per le attrezzature sportive, purchè siano garantiti i requisiti edilizi ed igienico sanitari

mercoledì 09 gennaio 2019
Fonte: Regione Veneto

“Una deroga equilibrata e di buonsenso, che assicura il rispetto delle fondamentali esigenze igienico sanitarie degli ambienti e nel contempo favorisce il recupero di spazi esistenti da parte delle aziende, garantendo ai nostri operatori turistici le medesime opportunità di cui beneficiano i territori appartenenti a Regioni a statuto speciale”.

Così l’assessore al turismo Federico Caner descrive la decisione della Giunta regionale del Veneto di consentire alcune limitate deroghe all’utilizzo di locali accessori in strutture ricettive alberghiere esistenti e già classificate: si tratta di locali non provvisti di determinati requisiti di illuminazione e aerazione, previsti dall’attuale normativa edilizia ed igienico sanitaria, e non corrispondenti ai parametri di altezza indicati dalle vigenti disposizioni in materia. 

“L’obiettivo è quello di aumentare la qualità dell’offerta turistica veneta e accrescerne la competitività – afferma l’assessore – e per farlo è imprescindibile che gli alberghi si dotino di nuovi e più funzionali servizi: dalle aree per wellness e fitness, ai locali per il ricovero e la custodia di attrezzature sportive, ai depositi di materiali che garantiscano una più efficiente organizzazione. In diversi casi, soprattutto nelle strutture meno recenti, questi spazi possono idoneamente essere utilizzati per tali scopi grazie a soluzioni alternative e compensative, consentite dall’innovazione tecnologica nei settori illuminotecnico e dell’areazione, tali da garantire la funzionalità, l’igienicità e la sicurezza di ambienti dove non è richiesta la presenza continuativa di lavoratori addetti”. 

La Giunta ha pertanto approvato una deliberazione che, avvalendosi di un  documento elaborato da un gruppo di esperti insediato a livello regionale, autorizza delle deroghe ai parametri fissati per alcune tipologie di locali da adibire a servizi accessori all’interno di strutture alberghiere esistenti. Per quanto riguarda specificatamente le altezze, si prevede la possibilità di derogare ai 2,70 mt. di altezza minima, consentendo, in alcuni casi, a seconda delle tipologie, altezze minime di 2,20 mt. (area benessere) e di 2,40 mt (fitness). Tali deroghe sono da escludere per le strutture alberghiere di nuova costruzione e anche per i nuovi volumi alberghieri di strutture ricettive alberghiere esistenti.

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