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DAL PRIMO GENNAIO 2020 SCONTRINO ELETTRONICO PER TUTTI

Diventa obbligatorio per tutti coloro che svolgono un'attività commerciale al dettaglio in Italia. Per sei mesi c'è una "moratoria" sulle sanzioni

martedì 31 dicembre 2019
DAL PRIMO GENNAIO SCONTRINO ELETTRONICO PER TUTTI DAL PRIMO GENNAIO SCONTRINO ELETTRONICO PER TUTTI

Dal primo gennaio 2020 si estende l'obbligo dello scontrino elettronico a tutti coloro che svolgono un'attività commerciale al dettaglio in Italia, che devono dotarsi di un registratore di cassa telematico, in grado di memorizzare e trasmettere elettronicamente i corrispettivi giornalieri che oggi avvengono mediante ricevuta fiscale o scontrino. Per adeguarsi alla normativa gli esercenti hanno due opzioni: acquistare un nuovo registratore di cassa dotato appunto di  sistemi che permettano l'invio telematico dei corrispettivi di fine giornata all'Agenzia delle Entrate, oppure, per chi è già in possesso di un registratore di ultima generazione, applicare un adattatore che permetta tale operazione senza bisogno di cambiarlo con uno nuovo. Maggiori informazioni sugli adempimenti obbligatori per i corrispettivi telematici, oltre che sul credito d'imposta per dotarsi degli strumenti telematici necessari,  si possono trovare nel pratico vademecum presente sul sito associativo www.ascom.vi.it.

Attenzione però, come riportato anche nella guida emessa dall'Agenzia delle Entrate (scaricabile da questo link), per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi: pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro devono già necessariamente essere attivi in tal senso dal 1° gennaio 2020. Tutti gli altri operatori, lo devono fare al massimo entro il 1° luglio 2020.
Nello specifico la circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che chi non ha ancora installato il  registratore telematico potrà assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo, quindi, era valida fino a dicembre 2019 per i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro e lo sarà sino a giugno 2020 per tutti gli altri.  Nel caso di impossibilità di emettere i corrispettivi col registratore telematico, i contribuenti interessati devono continuare a rilasciare al cliente uno scontrino o una ricevuta fiscale (come fatto finora). E' inoltre necessario provvedere alla tenuta del registro dei corrispettivi, almeno fino alla messa in funzione del registratore telematico oltre che provvedere a liquidare l'IVA periodica nei termini ordinari. Pertanto, l’obbligo di memorizzazione giornaliera può essere adempiuto mediante i registratori di cassa già in uso o tramite ricevute fiscali: questa possibilità è ammessa sino all’attivazione del registratore telematico. In ogni caso, per evitare sanzioni, si deve procedere comunque alla trasmissione dei dati avvalendosi dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”; oppure, mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete Internet.

Tornando all'obbligo dei corrispettivi telematici, il provvedimento rappresenta un primo passo verso l'eliminazione dello scontrino classico, che avverrà in modo graduale, poiché alcune categorie ne sono ancora escluse. Chi acquista ha oggi con sé uno scontrino o ricevuta all'uscita del negozio, come sempre. Ma dal 2020, con queste procedure elettroniche, negozianti ed esercizi commerciali potranno rilasciare  al consumatore un documento che ha una valenza solo commerciale, non idoneo per le detrazioni fiscali e che riporta il prezzo con l'Iva in chiaro. Sarà valido per la garanzia e nel caso di resi e cambi. La parte relativa alle agevolazioni fiscali verrà gestita in modo più semplice. Infatti, questa verrà trasmessa direttamente all'Agenzia delle Entrate, previa memorizzazione dei dati.

Novità per i distributori di carburanti. Un recente comunicato dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito i contenuti di  un provvedimento del 30 dicembre scorso, adottato dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sentito il ministero dello Sviluppo Economico) che modifica quello del 28 maggio 2018 e stabilisce termini di avvio differenziati in base ai volumi erogati nell'anno 2018 presso i singoli impianti.
"L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - scrive il comunicato dell'Agenzia - scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Ai soggetti con liquidazione trimestrale Iva viene inoltre data la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi trimestralmente anziché ogni mese". In particolare, continua il comunicato, "L’avvio dal 1° gennaio 2020 riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per oltre 3 milioni di litri, i quali potranno trasmettere i dati dei primi tre mesi del 2020 entro fine aprile. Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021. Il provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

Aggiornamento per i distributori di carburanti. Il 31 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Decreto (Decreto 24 dicembre 2019), che modifica gli obblighi previsti dal precedente Decreto del 10 maggio 2019. Nello specifico, il recente ed inatteso provvedimento, detta specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, il decreto prevede l'esonero, anche dopo il 31 dicembre 2019 e per una fase di prima applicazione, dall'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi per le attività marginali, intendendosi tali quelle con ricavi o compensi non superiori all'1% del volume d'affari realizzato nel 2018. Tra queste, rientrano le attività “non oil” degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, diverse dalla cessione di benzina e gasolio (rimangono peraltro confermate le disposizioni inerenti le “vending machine”, ad esempio in tema di autolavaggio). 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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