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IL “DECRETO CURA ITALIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Riepiloghiamo, in sintesi, le misure confermate e i nuovi provvedimenti introdotti dal legislatore

giovedì 07 maggio 2020

Recentemente è stato convertito in legge il  “Decreto Cura Italia” contenente una serie di disposizioni inerenti l’emergenza da Covid -19. La legge è entrata in vigore il 30 aprile 2020. Prima di approfondire i contenuti della norma, va detto che si è in attesa del "Decreto di Maggio" che dovrebbe apportare modifiche e integrazioni a questo provvedimento: vi invitiamo pertanto a rimanere aggiornati visitando i nostri siti Internet.

In sede di conversione sono state confermate le seguenti misure:

  • sospensione degli adempimenti tributari e dei versamenti;
  • per il mese di marzo indennità di 600 euro a favore di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e collaboratori sportivi;
  • riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • riconoscimento di un credito d’imposta connesso al canone di locazione di negozi e botteghe;
  • revisione del c,d, Bonus pubblicità;
  • revisione del c.d. Bonus edicole;
  • differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019; l’assemblea per l’approvazione può essere convocata entro il 28.6.2020.

Sono state introdotte le seguenti novità:

  • irrilevanza fiscale del predetto credito d’imposta negozi / botteghe;
  • soppressione della proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli Uffici.

Queste le altre misure di maggiore interesse per le PMI, lavoratori autonomi e cittadini in generale.

FINANZIAMENTI ALLE PMI.  Al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19 è previsto che:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

  • possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
  • al fine di beneficiare delle agevolazioni è richiesta l’autocertificazione.

SOSPENSIONE PER L’IVA SCADUTA A MARZO 2020.I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4, IVA relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica);
  • o  in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

È confermata la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC. È confermata la sospensione dei termini nel periodo 8.3 - 31.5.2020 relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici di riscossioni/Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione il Legislatore si è “dimenticato” di estendere la sospensione alle comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari (tale previsione è stata annunciata nell’ambito del decreto di prossima emanazione).

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO. È confermato, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

L’agevolazione è stata estesa dal c.d. “Decreto Liquidità” anche alle seguenti tipologie di spese:

  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: mascherine chirurgiche / Ffp2 /Ffp3; guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti;
  • acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19.

È confermato il riconoscimento della detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:

  • Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
  • Enti / istituzioni pubbliche;
  • Fondazioni / associazioni;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti.

BONUS PUBBLICITÀ. Per il 2020, la quantificazione del c.d. “Bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è stabilito nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).  

BONUS EDICOLE. È confermato, per il 2020, l’aumento a € 4.000 (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. “Bonus edicole”, ossia del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI. Inoltre, per il 2020, il credito d’imposta in esame è parametrato anche alle spese: di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet e per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. Infine, è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

PROROGA MUD. È confermata la proroga dal 30.4 al 30.6.2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

TESSERA SANITARIA. E’ confermata la proroga al 30.6.2020 della validità della tessera sanitaria, con scadenza anteriore al 30.6.2020, “anche per la componente della Carta nazionale dei servizi”.

Per le tessere di nuova emissione, ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, è resa disponibile dal MEF in via telematica una copia provvisoria presso l’Azienda sanitaria locale di assistenza, ovvero tramite la funzionalità del portale www.sistemats.it.

VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF. È confermata la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2 - 31.5.2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.

È altresì confermata la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020.

Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

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