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COVID 19: LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DEL TERZIARIO

Le misure in vigore per le attività del dettaglio e i pubblici esercizi

giovedì 30 dicembre 2021

AGGIORNAMENTO del 9 gennaio 2021

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, è stato pubblicato – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle novità introdotte.

1. Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (art. 1) L’articolo 1 del decreto in commento inserisce nel corpo del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, i seguenti tre nuovi articoli.

1.1. Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)

Il nuovo articolo 4-quater introduce – dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) e fino al 15 giugno 2022 - l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SarS-CoV-2 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

1.2. Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)

Ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater (sopra illustrato), per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione)

E’ rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare - con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 - il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7 del decreto legge n.52 del 2021, che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame, riguarda ora tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione).

Fino al 15 giugno 2022, pertanto, tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Riguardo al termine del rinnovo si ritiene che lo stesso sia individuabile nel 15 giugno 2022, termine ultimo indicato dall’articolo 4-quinquies per l’applicazione della disposizione in esame, anche se il comma 7 dell’articolo 9-septies richiamato dalla disposizione fa riferimento al diverso termine del 31 marzo 2022. Al riguardo ci si riserva di fornire successivi chiarimenti a seguito di confronto con il Ministero competente.

In caso di assenza ingiustificata da parte dei lavoratori che, ai sensi del comma 1 del citato art. 9-septies, continuano ad essere obbligati – dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza - a possedere ed esibire il green pass ordinario per l’accesso ai luoghi di lavoro, dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Nel solco dei precedenti interventi normativi, la violazione delle nuove disposizioni dettate dall’articolo 4 quinquies del DL 44 del 2021, comporta l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n.19 del 2020, con la precisazione che ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19

1.3. Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021)

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:

a) soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione si applica anche nel caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge n.44 del 2021, articolo 4 (esercenti professioni sanitarie e operatori di interessa sanitario), 4-bis (lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie), 4-ter (comparto scuola, difesa, sicurezza, polizia locale, strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. 502 del 1992). L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

2. Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2)

A seguito di una modifica dell’articolo 4-ter del decreto legge n.44 del 2021, dal primo febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 è esteso, senza limiti di età, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, e costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati.

L’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo comporta la sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

3. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

L’articolo 3, novellando l’articolo 9 bis del decreto Riaperture (decreto-legge n.52 del 2021), dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (cd green pass ordinario):

  • servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con DPCM su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione da adottarsi entro 15 giorni. Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art 4)

L’articolo 4 detta nuove regole per la gestione dei casi di positività fra gli alunni nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, fermo restando l’obbligo per il personale scolastico.

In particolare, per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs n.65/2017 (scuole dell’infanzia - servizi educativi per l’infanzia), in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n.59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n.226:

- con un caso di positività in classe si applica il regime di autosorveglianza, con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2;

- con due casi di positività nella stessa classe, per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da almeno 120 giorni oppure abbiano effettuato la dose di richiamo, si applica il regime di autosorveglianza, con utilizzo delle mascherine FFP2 e prosecuzione della didattica in presenza, mentre per gli altri soggetti (non vaccinati o non guariti nei termini sopraindicati) si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

- con almeno tre casi di positività nella stessa classe, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni per tutta la classe.

 

AGGIORNAMENTO del 30 dicembre 2021

Il 30 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare (scaricabile a fondo pagina) che ha modificato le misure di quarantena ed isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della variante Omicron.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunte le modifiche introdotte in relazione alla QUARANTENA per i CONTATTI STRETTI di una persona positiva al Covid 19.

QUARANTENA PER UN “CONTATTO STRETTO” (ad ALTO rischio) DI UN POSITIVO

CASI POSSIBILI

 

Soggetto vaccinato con 2 dosi (o 1 dose solo per chi è stato vaccinato con Johnson & Johnson) da meno di 120 giorni o soggetto che ha ricevuto la terza dose o soggetto guarito da infezione da Covid 19 nei 120 giorni precedenti

 

Soggetto vaccinato con 2 dosi (o 1 dose solo per chi è stato vaccinato con Johnson & Johnson) da più di 120 giorni se asintomatici Soggetto non vaccinato o soggetto che non ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi o 1 dose solo per chi è stato vaccinato con Johnson & Johnson) o soggetto che ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
COSA FARE

 

nessuna quarantena ma obbligo di FFP2 per 10 giorni test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dopo la data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

 

5 giorni di quarantena, poi tampone molecolare o antigenico negativo 10 giorni di quarantena, poi tampone molecolare o antigenico negativo

 

Per i contatti “A BASSO RISCHIO” qualora abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2 non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Ricordiamo che rientra tra i CONTATTI STRETTI o “AD ALTO RISCHIO”:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

 

Per CONTATTI “A BASSO RISCHIO invece si intende:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

 

ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI

La Circolare ministeriale del 30 dicembre 2021 precisa inoltre che per i soggetti contagiati, che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purché gli stessi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

GREEN PASS RAFFORZATO
Ricordiamo che il Green pass Rafforzato (Super green pass) è la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’utilizzo del “Super green pass” a:

  •  alberghi e strutture ricettive;
  • feste nell’ambito di cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale.

 

QUARANTENE
In sintesi, le nuove regole per la quarantena consentono a chi ha già fatto la dose booster di vaccino (la terza o la seconda per chi aveva fatto il monodose Johnson&Johnson) o a chi ha completato la seconda dose entro 4 mesi di non autoisolarsi, ma di passare attraverso un test Covid solo in caso di sintomi.

La quarantena di 10 giorni resta quindi, sostanzialmente, da attuare solo per i non vaccinati.

Il decreto prevede che, chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:

  • ha ricevuto la dose di richiamo;
  • il contatto è avvenuto entro 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). Se i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5.
  • il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione.

Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.

Per uscire dalla quarantena o dall’auto-sorveglianza bisognerà essere negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso bisognerà trasmissione all’Asl di appartenenza il relativo referto.

 

COSA SIGNIFICA CONTATTO STRETTO?
Ricordiamo cosa si intende per contatto stretto.

È ritenuto un “contatto stretto”:

  •  la persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19.
  • La persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano).
  • La persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati).
  • La persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.
  • La persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei. Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) raccomandati o mediante l'utilizzo di Dpi non idonei.
  • Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
  • Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

CAPIENZE IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 

AGGIORNAMENTO del 27 dicembre 2021

Riepiloghiamo il contenuto del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (cd. Decreto Festività) entrato in vigore il 25 dicembre 2021 e che ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA (articolo 1).Lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

GREEN PASS (articolo 2). Dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO (articolo 4, comma 1).  Dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.

OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE FFP2 AL CHIUSO (articolo 4, comma 2). Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE FFP2 SUI MEZZI DI TRASPORTO (articolo 4, comma 3). Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

SOMMINISTRAZIONE AL BANCO (articolo 5, comma 1). Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, AL CHIUSO, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. green pass rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (rimangono logicamente in vigore le disposizioni già introdotte dal Decreto 172 in tema di green pass rafforzato: il green pass “rafforzato” è quindi ora richiesto per qualsiasi consumazione al chiuso)

FESTE, EVENTI ASSIMILATI E CONCERTI (articolo 6, comma 1). Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E LOCALI ASSIMILATI (articolo 6, comma 2). Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

IMPIEGO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO. Esteso fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività stessa.

PALESTRE, PISCINE, MUSEI, TERME, ETC. (articolo 8, comma 1).  Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), la certificazione verde rafforzata sarà necessaria anche:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- per musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- per i centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- per i parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

ll super green pass non è richiesto ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA (articolo 8, comma 2).  Per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

CONTROLLI PER GLI INGRESSI SUL TERRITORIO NAZIONALE (articolo 11, commi 1 e 2). Saranno effettuati, anche a campione, test antigenici o molecolari ai viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. In caso di esito positivo del test, al viaggiatore si applicherà la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con oneri a proprio carico.

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