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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I VOUCHER LAVORO

Un recente decreto introduce misure a garanzia  di una maggiore tracciabilità del lavoro accessorio, rendendo più difficile il ricorso improprio a tale tipologia contrattuale

martedì 11 ottobre 2016
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I VOUCHER OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I VOUCHER

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  decreto che corregge ed integra  il Jobs Act (D.Lgs 185/2016 alias Decreto Correttivo del Jobs Act.). A decorrere dall'8 ottobre 2016 sono state così introdotte misure a garanzia  di una maggiore tracciabilità del lavoro accessorio, rendendo più difficile il ricorso improprio a tale tipologia contrattuale.
La novità più importante riguarda la comunicazione preventiva: viene chiarito, infatti,  che non sarà più possibile effettuare una comunicazione all’INPS, valida per prestazioni da svolgere in un arco temporale di trenta giorni e verrà invece adottato un nuovo sistema simile alla comunicazione anticipata in uso per il lavoro intermittente.
Le nuove disposizioni prevedono dunque l’obbligo, per i datori di lavoro (salvo quelli agricoli o domestici) di comunicare, mediante posta elettronica, alla DTL competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i seguenti dati:

  • dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
  • il luogo dove avverrà la prestazione,
  • il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Per la mancata comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
In  attesa di una circolare che chiarisca le modalità concrete della procedura si suggerisce di effettuare la comunicazione mediante PEC all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it 

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