• Home 
  • Norme 

PRIVACY, LE SANZIONI SONO MOLTO PESANTI

Attenti alla corretta applicazione della norma. Il 17 giugno un incontro gratuito riservato agli associati di Confcommercio Vicenza

lunedì 10 giugno 2013

La normativa sulla privacy è in vigore dal 1° gennaio 2004. Nessuna novità al riguardo, ma la materia torna di attualità in questi giorni in relazione alle verifiche effettuate, nel Vicentino, dalla Guardia di Finanza e alle pesanti sanzioni in caso di irregolarità negli adempimenti.
Riassumiamo pertanto le regole stabilite dal D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di dati personali",  invitandovi a contattare gli uffici Confcommercio per ogni ulteriore approfondimento. A questo proposito va segnalato, inoltre, che lunedì 17 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.00 nella sede di Confcommercio Vicenza,  si terrà sull'argomento un incontro gratuito riservato agli associati (per partecipare telefonare allo 0444 964300 o inviare e-mail a ascom@ascom.vi.it  entro giovedì 13 giugno).


INFORMATIVA AGLI INTERESSATI ED EVENTUALE CONSENSO

Il titolare del trattamento ha l’obbligo di informare sempre (per iscritto o anche solo oralmente) e preventivamente i soggetti di cui tratta i dati personali, in merito ad alcuni elementi del trattamento (es. finalità, modalità del trattamento, dati del titolare, ambito di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, ecc.).  Proprio il mancato rispetto di tale obbligo è causa della maggior parte delle contestazioni della Guardia di Finanza. Ricordiamo che è considerato trattamento di dati personali anche la semplice annotazione di un nome ed un numero telefonico (richiesto al cliente, ad esempio, per una prenotazione del tavolo in un pubblico esercizio o per l’ordine di un capo di abbigliamento momentaneamente non disponibile in negozio).
Il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Tuttavia il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (i casi sono ben definiti e consultabili rivolgendosi agli uffici Confcommercio).
Va tenuto ben presente che, per poter utilizzare i recapiti personali (indirizzo di posta elettronica piuttosto che numero di cellulare) per l’invio di messaggi promozionali e/o commerciali,  deve essere richiesto il consenso.


ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA

La legge obbliga tutte le imprese all’adozione di specifiche Misure Minime di Sicurezza nel trattamento dei dati personali; tali misure vanno dall’obbligo di munirsi di un sistema antivirus a quello di prevedere che l’accesso alle banche dati informatiche avvenga utilizzando delle credenziali di autenticazione (es. login + password personale segreta).


DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI
Le operazioni di trattamento dati possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. E’ pertanto necessario designare per iscritto i collaboratori/dipendenti incaricati ed individuare puntualmente l’ambito di trattamento consentito.


NOTIFICA AL GARANTE

L’art. 37 del D. Lgs.196/2003 prescrive che determinati trattamenti di dati possano essere effettuati solo dopo averne dato comunicazione (per via telematica) al Garante. A parte i casi di trattamenti particolari (che per necessità di sintesi si omettono), sono soggetti a notificazione anche trattamenti di dati non proprio infrequenti nell’ambito delle attività del terziario, quali ad es. quelli relativi a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato o ad analizzare abitudini o scelte di consumo (si configurano come tali, ad esempio,  alcuni trattamenti correlati alle Fidelity Card); dati sensibili registrati in banche di dati per la selezione del personale per conto terzi; dati sensibili di sondaggi d’opinione, ricerche di mercato;  banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. Questo elenco, come accennato, non è esaustivo quindi è opportuno che ogni titolare verifichi la necessità di procedere alla notificazione al Garante.


UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

In relazione alla privacy, la legge ammette la possibilità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza in presenza di specifici prerequisiti (es. l’esposizione di idonea informativa) e di giustificati motivi, da compendiare con il livello di ingerenza nella sfera personale dei soggetti potenzialmente inquadrati.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE