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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

In questo Focus, le norme, le esenzioni, le particolarità, per non incorrere in contestazioni, a seguito dei controlli in atto nel Vicentino

venerdì 16 ottobre 2015

A seguito dei recenti controlli che sono stati eseguiti dai Comuni in alcuni in esercizi della provincia, riguardanti l'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, è importante evidenziare nuovamente i concetti fondamentali di tale imposta.
Si ricorda anzitutto che l'esposizione di ogni mezzo pubblicitario è subordinato al rilascio di preventiva autorizzazione comunale. Per l'installazione di pubblicità permanente di cartelli, insegne, targhe, tende da sole, vetrofanie, eccetera, occorre sempre presentare domanda in carta da bollo indirizzata al  Comune di competenza allegando i documenti necessari secondo il tipo di pubblicità da esporre.
Altra cosa da tener sempre presente riguarda le scadenze di pagamento (ove dovuto) che variano da Comune a Comune.
L'imposta sulla pubblicità è regolamentata dal D.Lgs. 507/93, il quale lascia ampia facoltà discrezionale agli enti locali: stabilisce infatti soltanto gli elementi essenziali dell'imposta, demandando ai comuni la regolamentazione delle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili.
La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è effettuata in forma diretta dal Comune o, qualora lo ritenga più conveniente, può essere affidata in concessione.
Per inquadrare sotto il profilo normativo la questione, occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 507/1993, che distingue l'ambito di applicazione dell'imposta sulla pubblicità da quello del diritto sulle pubbliche affissioni.


IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. L'imposta riguarda la così detta pubblicità esterna, vale a dire "ogni forma pubblicitaria che sia diversa da quella effettuata a mezzo stampa quotidiana o periodica, o da quella radiotelevisiva o simile" e che avvenga attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, come specifica il successivo art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993.
E' importante sottolineare che, prima di iniziare l'esercizio della pubblicità (tassabile), il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione al Comune nel cui territorio essa viene effettuata. In assenza di variazione della pubblicità, la dichiarazione è valida anche per gli anni successivi qualora:

  • non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso;
  • si proceda, entro lo stesso termine, al pagamento dell'imposta dovuta.


DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:. Il diritto sulle pubbliche affissioni, che deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, rappresenta il corrispettivo per la fruizione di un servizio pubblico erogato dall'ente locale o dal suo concessionario e, come chiarisce il suddetto art. 5, si pone in rapporto di alternatività con l'imposta sulla pubblicità, sicché un messaggio pubblicitario non può pagare entrambi i tributi. Il concetto appare rafforzato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, ove, al comma 1, si specifica che il diritto sulle pubbliche affissioni è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che svolge il servizio pubblico. Tale diritto può riguardare anche i messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità vera e propria. Anche in questo caso è normalmente necessario provvedere anticipatamente alla suddetta dichiarazione da presentare presso gli uffici comunali preposti.  

Tra le esenzioni dal pagamento dell'imposta, in genere applicate dalle varie amministrazioni comunali,  si ricordano:

  • le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede (principale e secondaria) ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. In caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta, nei limiti di superficie suddetta, tenendo presente la superficie complessiva delle insegne (i Comuni possono prevedere nel regolamento l'esenzione per superfici superiori ai 5 mq.);
  • la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



E’ notoria la circostanza, stigmatizzata da Confcommercio in anni di monitoraggio sul comportamento dei concessionari della riscossione, delle interpretazioni capziose e fuorvianti adottate per limitare e circoscrivere le ipotesi di esenzione dall’imposta stabilite dalla legislazione vigente (art. 17, D.Lgs. n. 507/1993). E’ anche nota la situazione venutasi a creare già all’indomani dell’esenzione ottenuta da Confcommercio per tutte le insegne di esercizio di superficie inferiore a 5 metri quadrati: molte imprese sono state costrette ad attivare un defatigante ed oneroso iter contenzioso pur di veder riconosciuto il loro buon diritto sancito dalla legge e contrastare, così, il tentativo di depotenziare la norma agevolativa introdotta dal 2002.

Diamo sinteticamente qui di seguito alcuni elementi significativi per l’efficacia operativa nel dettagliare soluzioni ad alcune delle fattispecie impositive più controverse.

LISTINI-PREZZI E ORARI
“I listini prezzi e gli orari, obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi obbligatori, a prescindere dalle dimensioni, non saranno assoggettati ad imposta a condizione che l’eventuale indicazione dell’azienda (che li espone) non superi i 300 centimetri quadrati; in caso di eccedenza si pagherà un metro quadrato;
I listini prezzi e gli orari, non obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi non obbligatori non saranno assoggettati ad imposta a condizione che la dimensione massima di ciascun avviso sia di mezzo metro quadrato per ciascun mezzo e che l’eventuale indicazione dell’azienda (che li espone) non superi i 300 centimetri quadrati.; in caso di eccedenza si pagherà un metro quadrato”.

VETROFANIE VARIE
“Carte di credito, buoni pasto, ATC (titoli di trasporto pubblico), carta sociale e simili adesivi, non verranno assoggettati ad imposta in quanto rientrano nella categoria degli avvisi al pubblico, ma si ritiene non vi sia il presupposto impositivo non essendo relativi all’attività svolta e se anche lo fossero sono di superficie inferiore al mezzo metro quadrato ciascuno”.
 
AGENZIE DI VIAGGIO E AGENZIE IMMOBILIARI
“Per quanto riguarda le agenzie di viaggio e agenzie immobiliari, per la maggior parte dei regolamenti comunali, occorre distinguere tra gli avvisi che contengono indicazioni dell’azienda e quelli che ne sono privi. I primi dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa (art. 17, D.Lgs. 507/93, lettera a, superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato per vetrina), mentre i secondi saranno considerati esclusi dall’imposta poiché rappresentano il prodotto venduto che non è in ogni caso tassabile. Per prodotto venduto delle agenzie di viaggio si intende anche la descrizione del viaggio con il nome dell’operatore purché inferiore a 300 centimetri quadrati”.
Si rammenta infine che per l'esposizione di qualsivoglia messaggio pubblicitario - oltre che del listino prezzi per i pubblici esercizi - mediante supporti collocati all'esterno del locale sia su suolo pubblico che privato con servitù di pubblico passaggio (quali treppiede, lavagna, cavalletto, ecc.) è necessario verificare preventivamente se vi è l'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.



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