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TRASPORTI: NUOVA OPERATIVITÀ UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE E ULTERIORI PROROGHE

Le circolari del Ministero dei Trasporti a seguito del Decreto "Cura Italia" e dell'emergenza Coronavirus. E l'Agenzia delle Dogane proroga la richiesta rimborso accise

martedì 24 marzo 2020
NUOVA OPERATIVITA' UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE NUOVA OPERATIVITA' UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE

È stata pubblica il 23 marzo scorso la circolare protocollo 1735 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture-Dipartimento Trasporti e Navigazione, che fornisce alcuni chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (così detto “Cura Italia”).

L’operatività degli Uffici della Motorizzazione Civile ne risulta modificata, come riportato di seguito:

  1. il comma 1 dell’art. 103, ha introdotto la sospensione fino al 15 aprile dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
  2. per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza di cui al DPCM 11 marzo 2020, in ragione delle diverse situazioni di organico degli Uffici della Motorizzazione Civile, sarà, comunque, possibile concludere le operazioni pendenti anche dopo il 15 aprile.
  3. il comma 2 dell’art. 103 prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
    • agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
    • alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
    • ai fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
    • alle carte di circolazione, e le relative targhe EE;
    • alle autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
  4. Inoltre, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP

Il comma 4 dell’art. 92 autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli soggetti a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione per tutte le tipologie di veicoli.

Infine, la circolare modifica le attività indifferibili da rendere in presenza  in vigore per gli Uffici della Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art 1 co. 6 DPCM 11 marzo 2020, che sono:

  • visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
  • visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
  • visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
  • visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
  • autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
  • trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
  • trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
  • rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
  • autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

ULTERIORI PROROGHE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento Trasporti e Navigazione ha pubblicato una circolare (Protocollo 9487 del 24 marzo) in cui, alla luce delle disposizioni introdotte dagli articoli 103 e 104 del Decreto Legge 18/2020, ridefinisce il quadro  dei certificati e documenti di competenza di cui sono stati prorogati i termini di validità.

In particolare, alla luce delle disposizioni approvate, la circolare chiarisce che:

  1. Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
  2. Le carte di qualificazione del conducente (CQC), e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;
  3. I certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
  4. i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 (cfr ns. circ n. 18 su DM 108);
  5. gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 senza la necessità di tali certificati;
  6. gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolatiautosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone senza la necessità di tali certificati;
  7. i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;
  8. gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;
  9. sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

NEL LINK A FONDO PAGINA E' SCARICABILE UN UTILE RIEPILOGO DELLE PROROGHE.

RIMBORSO ACCISE

E' prorogato al 30 giugno 2020, a causa dell'emergenza coronavirus, il termine ultimo che le imprese di autotrasporto avevano per fare richiesta di rimborso dell’accise per l’utilizzo di gasolio commerciale relativa al periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 (il precedente termine, si ricorda, era a partire dal 1° aprile  e fino al 30 aprile). Lo ha comunicato, con una Nota, l'Agenzia delle Dogane (scaricabile dal link a fondo pagina).

Il beneficio previsto è di euro 214,18 ogni mille litri di prodotto consumato. A seguito di una modifica normativa introdotta nel 2019, si ricorda che è stato introdotto il limite di 1 litro di gasolio per chilometro percorso quale valore massimo su cui si può richiedere il beneficio per ogni veicolo.

Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022.





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