La lotteria degli scontrini è partita ufficialmente il 1° febbraio 2021. I ripetuti interventi di Confcommercio nazionale hanno fatto in modo che l’iniziale data di avvio fissata il 1° luglio 2020 fosse via via posticipata al 1° dicembre 2020, poi al 1° gennaio 2021 e ora, appunto al 1° febbraio. Resta il fatto che quella di oggi sarà una partenza a singhiozzo perché, come più volte evidenziato sia a livello nazionale che locale, un’ampia percentuale di negozi non è ancora riuscita ad adeguare gli strumenti informativi per l’acquisizione del codice lotteria, anche a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza Covid-19. Sarebbe stato in tal senso ben più opportuno un ulteriore slittamento al 1° aprile 2021.
In aggiunta, la circolare congiunta di Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate che dava il via libera all’operazione è arrivata sul fotofinish. Il provvedimento ha confermat di fatto, l’assenza delle sanzioni per chi non ha ancora aggiornato il proprio sistema informativo per l’invio dei corrispettivi, la possibilità per il consumatore di segnalare a partire dal 1° marzo 2021 gli esercizi che non consentono di partecipare alla lotteria degli scontrini, la possibilità di aggiornare i registratori telematici entro il 31 marzo 2021 e la prima estrazione utile della lotteria fissata l’11 marzo 2021.
Vediamo allora da vicino il funzionamento della Lotteria degli scontrini.
Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito) per i quali è rilasciato un documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
A partire dal 1° febbraio 2021, gli acquisti effettuati con sistemi tracciabili produrranno, gratuitamente, “biglietti virtuali”, che consentiranno di partecipare alle estrazioni: chi acquista beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro dovrà mostrare il proprio “codice lotteria” all’esercente e chiedere l’abbinamento ai dati dell’acquisto. Ogni euro dell’acquisto si trasformerà, così, in un “biglietto virtuale” della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.
Va detto che non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).
L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al “codice lotteria” dell’acquirente, consentiranno, automaticamente, la partecipazione alla lotteria.
Alle estrazioni della lotteria partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il biglietto vincente per il consumatore determina, infatti, automaticamente anche la vincita per l’esercente. Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:
Cosa deve fare l’esercente
Per essere operativo e accettare i codici lotteria dei clienti, l’esercente deve verificare con il fornitore da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria (come anticipato in premessa, c’è tempo fino al 31 marzo)
Quindi deve consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico.
A questo punto, quando un cliente intende utilizzare il proprio codice lotteria, prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) – deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro. Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico. Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).
Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il registratore telematico, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente.
Ogni esercente può controllare gli scontrini trasmessi (con esclusione del codice lotteria) in un’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, gestito dall’Agenzia delle entrate. Per verificare se ha vinto, invece, l’esercente deve accedere all’area riservata del portale “Lotteria degli Scontrini”. In ogni caso, il negoziante che risulta vincitore riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.
Cosa deve fare il cittadino
Per partecipare alla lotteria occorre, in primis, collegarsi al portale web www.lotteriadegliscontrini.gov.it ed accedere alla sezione “Partecipa ora”, ove è possibile chiedere e ottenere il “codice lotteria” (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla “lotteria degli scontrini” se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
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