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ENERGIA: LE NUOVE AGEVOLAZIONI E I CREDITI D’IMPOSTA DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

Come fruire dei crediti d'imposta sui consumi effettuati fino al 31 marzo 2023 e quali sono le misure previste fino al 30 giugno

giovedì 30 marzo 2023
ENERGIA: LE NUOVE AGEVOLAZIONI E I CREDITI D’IMPOSTA DEL PRIMO TRIMESTRE 2023 ENERGIA: LE NUOVE AGEVOLAZIONI E I CREDITI D’IMPOSTA DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

Primo trimestre 2023
La Legge di Bilancio 2023 prevede un credito d’imposta per le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (cosiddette non energivore)
Il credito d’imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023 e viene concesso qualora il prezzo della stessa - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (c.d. non gasivore) viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023 (la condizione che deve essere verificata è che il prezzo di riferimento del gas naturale -media prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) - abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019. Per le imprese energivore e gasivore i crediti sono pari al 45%).
Le agevolazioni sopra ricordate si pongono in continuità con quanto precedentemente disposto, per il secondo, terzo e quarto trimestre 2022, fatto salvo l’ulteriore incremento della percentuale della detrazione spettante, come richiesto in fase di stesura del provvedimento da Confcommercio Nazionale.
Con riferimento al calcolo dei predetti crediti, si prevede ancora che le imprese possano richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d’imposta di cui sopra, a condizione però che l’impresa destinataria del credito si rifornisca, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre del 2019.
I crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023: codice tributo 7011 per le imprese non energivore e 7013 per le imprese non gasivore.
Si ricorda, a questo proposito, che lo Sportello Energia di Confcommercio Vicenza è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nonché per il calcolo, anche per il tramite della propria società di servizi Esac Spa, dei crediti d’imposta spettanti.
 
Secondo trimestre 2023
Per l'energia elettrica il credito d'imposta, pari al 10%, spetta alle utenze di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Per il gas metano il credito d'imposta è pari al 20% (la condizione che deve essere verificata è che il prezzo di riferimento del gas naturale del primo trimestre dell'anno 2023  -media prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) - abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019).
I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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