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AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR: OPERATIVO IL FONDO DI SOSTEGNO

La domanda di contributo va presentata a partire dal 21 settembre 2020 fino al 9 ottobre 2020

giovedì 17 settembre 2020

E’ stato pubblicato sul sito www.beniculturali.it il Decreto Ministeriale n. 403 del 12 agosto 2020 recante “Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator”.

Si ricorda che il Fondo ed il Decreto sono stati fortemente voluti e richiesti da Fiavet Confcommercio fin dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria legata a COVID-19.

Si precisa che il Decreto ministeriale non tiene conto delle modifiche apportate dal Decreto Agosto al Decreto Rilancio, che hanno incrementato la dotazione del Fondo da 25 a 265 milioni di euro.
Vediamo, in forma sintetica, in cosa consiste il Fondo e come fare per beneficiarne.

BENEFICIARI: le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno i seguenti requisiti :
aziende iscritte in CCIAA che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;

  • essere imprese attive;
  • non avere procedure concorsuali in corso;
  • avere sede legale in Italia;
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi; (durc positivo);
  • assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle risorse, sono definite oltre che nel Decreto Rilancio anche dall’avviso della Direzione Generale Turismo del MIBACT che è stato pubblicato il 15 settembre.
Dalla lettura combinata dei due provvedimenti ne deriva che:

  • si potrà presentare la domanda di accesso al contributo, utilizzando la procedura automatizzata che sarà resa disponibile sul sito https://sportelloincentivi.beniculturali.it, a partire dal 21 settembre 2020 (ore 10:00), per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al 9 ottobre 2020 (ore 17:00);
  • per accedere alla procedura il rappresentante dell’impresa si dovrà identificare con lo SPID o con la CNS (dispositivo di firma digitale).

Effettuata l’identificazione si potrà:
a) delegare un soggetto terzo alla presentazione dell’istanza;
b) compilare una istanza telematica, fornendo autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
c) inviare all’Amministrazione l’istanza firmata digitalmente dal rappresentante dell’impresa o dal delegato, con conseguente ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell’istanza in formato PDF, oltre al protocollo di entrata.

I dati da inserire nella domanda sono:

  • importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 luglio 2020;
  • importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 luglio 2019;
  • importo in euro dei ricavi del periodo di imposta dell’anno 2019;
  • importo in euro del contributo a fondo perduto eventualmente già percepito dalle imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, (art.25, comma 3, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

CALCOLO DEL CONTRIBUTO: viene determinato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio – 31 luglio 2020 e 23 febbraio – 31 luglio 2019 con le seguenti percentuali:

  • 20% per le realtà con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
  • 15% per le realtà con ricavi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
  • 10% per le realtà con ricavi tra 1.000.000 di euro e 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
  • 5% per realtà con ricavi superiori ai 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

ATTENZIONE: Con la presentazione della domanda il sistema provvederà direttamente al calcolo del contributo teorico spettante, visualizzandolo sullo schermo. Tale valore risulta teorico poiché, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del D.M. 12 agosto 2020: “Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente decreto…., la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.”

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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