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AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE IN ITALIA

Previsto un contributo a fondo perduto del valore massimo di 10 mila euro destinato alle Piccole e Medie Imprese

lunedì 01 settembre 2025
AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE IN ITALIA AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE IN ITALIA

È stato pubblicato il decreto direttoriale 11 agosto 2025 che, in applicazione a quanto previsto dal decreto del Ministero del Turismo del 26 giugno 2025, definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate in Italia.

L’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro, destinato a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate in Italia.

L’agevolazione è concessa, nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento (7.880.000 euro).

Soggetti ammissibili

L’incentivo è rivolto a tutte le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale che nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025, partecipano ad almeno una delle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riferite ai seguenti settori:

a) arredamento e design d’interni;
b) automobili e motocicli;
c) costruzioni, infrastrutture e ceramica;
d) energia, combustibili e gas;
e) impiantistica, servizi e attrezzature sportive;
f) industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;
g) ospitalità, benessere e ristorazione;
h) protezione dell’ambiente;
i) trasporti, logistica e navigazione.

I soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

Inoltre le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

Spese ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Prenotazione del buono

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di assegnazione del buono e per la successiva erogazione dello stesso sono stati definiti con decreto direttoriale 11 agosto 2025.

Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica (il cui link sarà reso disponibile, in tempo utile, nella presente sezione e sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo

Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono verrà assegnato sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione ad indicatori di bilancio e alle maggiorazioni individuate all’articolo 9 decreto ministeriale 26 giugno 2025, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio è data preferenza all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Rimborso del buono

Una volta sostenute e pagate completamente le spese, i soggetti assegnatari del buono, con modalità e termini ancora da definire, potranno presentare l’istanza di rimborso dello stesso, tramite procedura informatica, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buono e fino alle ore 12:00 del 30 marzo 2026.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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