AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI: INCENTIVI RINNOVO PARCO VEICOLARE
Via libera, dal prossimo 17 dicembre, alle istanze per accedere all’incentivo finalizzato all’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente più avanzati nel settore dell’autotrasporto. È infatti stato emesso il Decreto dirigenziale, in attuazione del DM 7 agosto 2025, n. 203, che fornisce le modalità operative per presentare le domande.
Vediamone da vicino gli aspetti essenziali.
Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 13 milioni di euro e possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma delle disposizioni del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, non potrà superare 550mila euro; qualora l’importo superi tale limite verrà ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. I contributi saranno maggiorati del 10% nel caso di acquisizioni effettuate da PMI, ovvero aderenti a reti d’impresa
Le istanze dovranno, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10.00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16.00 del 16 gennaio 2026 al soggetto gestore RAM (la società del Ministero delle Infrastrutture e trasporti) all’indirizzo PEC ram.investimenti2026@legalmail.it.
Il 16 marzo 2026 la RAM pubblicherà sul proprio sito web l’elenco delle istanze che sono risultate regolari all’esito delle verifiche effettuate e secondo l’ordine di prenotazione. Tale elenco avrà valore di ordine di prenotazione e di determinazione dell’ammontare massimo del contributo erogabile e resterà valido in attesa della istruttoria relativa alla fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti della graduatoria.
Per quanto riguarda la rendicontazione, le imprese dovranno trasmettere dalle ore 10.00 del 18 marzo 2026 alle ore 16.00 del 9 ottobre 2026, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica di RAM, la documentazione tecnica richiesta dal Decreto, ma anche la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo con la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, le imprese dovranno fornire altresì prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del DM 203/2025. Le istanze che non saranno state rendicontate decadranno automaticamente, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco.
Un caso particolare è rappresentato dalla stipulazione di un contratto di leasing. Nella fase di prenotazione dovrà essere prodotto un preventivo di spesa, accettato dal legale rappresentante dell’impresa, avente sempre data successiva all’entrata in vigore del DM 203/2025; nella fase di rendicontazione, invece, dovrà essere prodotto il contratto di leasing e la documentazione comprovante il pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione (prova del pagamento dei canoni può essere fornita alternativamente tramite fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, oppure con la copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società).
Nel caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli - comprovabile tramite copia del documento unico (carta di circolazione) ovvero della ricevuta (mod. M 2119) rilasciata daII’UMC - sia avvenuta in Italia in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 203/2025 ed entro il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. Non saranno considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero”.
Tre gli ambiti incentivati:
1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ((art. 36 Regolamento (CE) 651/2014));
2) radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E ed Euro 6 E-bis, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
3) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi devono essere dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi indicati all’allegato 1 del decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. All’interno di questa misura sono incentivabili anche le acquisizioni di equipaggiamenti per autoveicoli specifici con PTT superiore a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, così come le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank-20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR.
I beni acquisiti non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione dovranno essere detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del Decreto ministeriale.
Il decreto dirigenziale ribadisce, infine, che è esclusa la cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
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