L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la nota protocolo 611759 del 26 settembre 2025, con la quale vengono impartite le istruzioni per il rimborso parziale dell’accisa sui quantitativi di gasolio commerciale e l’H.V.O in purezza consumati nel terzo trimestre 2025.
Va a questo proposito ricordato che dal 15 maggio 2025 l’accisa sul gasolio per autotrazione è passata da 617,4 € per mille litri a 632,40 € per mille litri. L’accisa dell’H.V.O utilizzato in purezza è invece rimasta pari a 617,40 € per mille litri, ad eccezione dell’H.V.O prodotto da materie prime single counting la cui aliquota è 632,40 € per mille litri.
Invio della dichiarazione di rimborso
I soggetti beneficiari, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, presentano la dichiarazione di rimborso dal 1° al 31 ottobre 2025.
Importo rimborsabile e modalità di fruizione
A seguito della variazione di accisa intervenuta lo scorso 15 maggio 2025 e delle distinte aliquote di accisa dell’H.V.O utilizzato in purezza (dipendenti dalle materie prime da cui è prodotto), l’importo rimborsabile è pari a:
Sarà rimborsato il quantitativo di gasolio/H.V.O nel limite massimo di 1 litro al km.
Il rimborso può essere ottenuto tramite restituzione in denaro o utilizzando lo stesso come credito in compensazione (con F24).
I crediti riconosciuti possono essere compensati anche se l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese (“quadro R.U” della dichiarazione dei redditi) supera il limite di 250.000 euro.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.
Beneficiari
Possono beneficiare del rimborso di accisa sui consumi di gasolio:
A) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (conto terzi o conto proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria Euro 5 o superiore;
B) gli esercenti l’attività di trasporto di persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario con veicoli di categoria Euro 5 o superiore, enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Sul sito internet di A.D.M, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2025.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la dichiarazione può essere trasmessa a mezzo pec all’U.d.D di competenza, allegando il file in formato “.dic”.
Infine, se non si utilizzano i canali sopra indicati e in via del tutto residuale, la dichiarazione potrà essere presentata anche in forma cartacea all’U.d.D competente, riproducendo il contenuto anche su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB).
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