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DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E AMMINISTRATIVA

Si riassumono gli interventi di natura fiscale e amministrativa di interesse per le aziende associate

mercoledì 04 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN

DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E AMMINISTRATIVA

Si riassumono gli interventi di natura fiscale e amministrativa di interesse per le aziende associate, inserite nel DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9 (il testo integrale della norma nel link a fondo pagina.

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (Art. 1)

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza del coronavirus e di permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, viene prevista l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata (Modello 730 precompilato). In particolare, per la presentazione del modello 730/2020 relativo al periodo d’imposta 2019, il termine di scadenza è il 30 settembre 2020, sia in caso di presentazione al proprio sostituto d’imposta che intende prestare l’assistenza fiscale, sia ad un CAAF - dipendenti o ad un professionista abilitato. La scadenza del 30 settembre troverà applicazione anche nel caso in cui il contribuente intenda procedere alla presentazione della dichiarazione attraverso la trasmissione diretta della dichiarazione precompilata.
I CAAF - dipendenti ed i professionisti abilitati dovranno effettuare i loro adempimenti (i.e.: comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni; consegna al contribuente di copia del modello elaborato e del prospetto di liquidazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte) secondo le seguenti finestre temporali:

  • entro il 15 giugno 2020 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • entro il 29 giugno 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • entro il 23 luglio 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • entro il 15 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • entro il 30 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Riguardo alle operazioni di conguaglio in busta paga, il sostituto d’imposta non dovrà più provvedere a scadenze fisse (con riferimento alle retribuzioni di luglio o alle pensioni di agosto), ma con la prima retribuzione utile e, comunque, con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il medesimo sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione o, nel caso delle pensioni, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione. Viene spostato, inoltre, al 31 marzo 2020, il termine per l’invio da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche (CU) e per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Viene confermato il termine del 31 marzo 2020 entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche (CU) ai soggetti interessati e viene spostato al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Inoltre, viene stabilito che la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, con scadenza al 28 febbraio 2020, da parte dei soggetti terzi (i.e.: banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.), dei dati relativi agli oneri ed alle spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti le deduzioni e le detrazioni ai fini Irpef, deve essere effettuata entro il 31 marzo 2020. Infine viene previsto che si applica dal 2021 la norma secondo la quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli interessati, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati delle certificazioni uniche pervenute. Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati in forma schematica gli adempimenti sopraindicati e le relative date di scadenza come modificate per il periodo d’imposta in corso rispetto a quelle previgenti e alle omologhe applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2021.



Adempimento Scadenze 2020 (ante modifica) Scadenze 2020 (post modifica)   Scadenze 2021
 Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi agli oneri ed alle spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente (i.e. banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)  28 febbraio  31 marzo  16 marzo
 Trasmissione telematica CU all’Agenzia  7 marzo  31 marzo  16 marzo
 Consegna CU ai percipienti  31 marzo  31 marzo  16 marzo
 Messa a disposizione della dichiarazione precompilata  15 aprile  5 maggio  30 aprile
 Conguaglio da parte del sostituto (in busta paga) Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati) Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*) Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*) 
Termine di presentazione del modello 730 precompilato  23 luglio  30 settembre  30 settembre
 (*) Ad esempio, se la dichiarazione è presentata nel mese di maggio, il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio. 

 

Estensione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Art. 26)

Viene estesa l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dall’art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate - per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi – viene estesa anche ai casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (Art. 8)

Al fine di agevolare gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour - operator operanti sull’intero territorio nazionale, viene concessa una sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini di versamento relativi a:

a) ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e assimilati, in qualità di sostituti d’imposta;

b) contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Inoltre, viene confermato che, nei confronti delle strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour-operator (sostituti d’imposta) aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della cosiddetta “zona rossa”, trovano integralmente applicazione (ove più favorevoli) le disposizioni, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, di sospensione riguardanti la totalità degli adempimenti e versamenti di natura tributaria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché le rate relative alle diverse disposizioni di “rottamazione” dei tributi e contributi iscritti a ruolo, aventi scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Occorre precisare che per tali versamenti oggetto di sospensione è stato previsto un termine mobile in funzione degli stessi termini di sospensione degli adempimenti. In particolare, gli stessi versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro aprile 2020).

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici (Art. 28)

La norma regolamenta casi in cui un soggetto abbia acquistato un servizio di trasporto, domestico o internazionale, o un pacchetto turistico, con destinazione nazionale o estera, e si trovi oggettivamente nell’impossibilità totale di fruire del medesimo per circostanze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I casi presi in considerazione dalla norma sono elencati in modo specifico alle lettere da a) ad f) del comma 1 – alla cui lettura si rimanda – e riguardano, in buona sostanza, soggetti nei confronti dei quali – in attuazione di provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 - è stata disposta quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o il divieto di allontanamento dalle aree di residenza o domicilio, nonché i soggetti residenti o domiciliati al di fuori aree interessate dal contagio nei confronti dei quali, a seguito di riscontro positivo dei test effettuati per3 Nel testo viene riportato erroneamente il riferimento all’art. 29 del DPR n. 600/73 riguardante le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato4 Le date indicate sono state oggetto di modifica in melius nel corso del dibattito istituzionale. Nella prima stesura del decreto, infatti, era previsto il versamento delle ritenute oggetto di sospensione entro il termine del 30 aprile 2020. Con riferimento alla sospensione del termine di versamento delle ritenute, occorre pertanto un coordinamento tra le disposizioni più favorevoli dell’articolo in commento e le omologhe previsioni di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’individuazione del virus Covid-19, sia stata disposta la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Ricadono nelle previsioni della norma in esame anche i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi nelle aree interessate dal contagio, sempre come individuate ai sensi dell’art. 3 Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, nonché coloro che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura o riunioni in luogo pubblico o privato che vengono annullati o sospesi dalle competenti autorità in attuazione di provvedimenti adottati sempre ai sensi del summenzionato art. 3. Quanto previsto al comma 1 dell’articolo in analisi si applica in fine anche ai soggetti intestatari di titoli di viaggio con destinazione uno o più Stati esteri dove le Autorità competenti abbiano vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo, sempre in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso.

In tali casi viene prevista la risoluzione del contratto tra il prestatore e il fruitore del servizio a norma dell’art.1463 del Codice Civile, che regolamenta l’impossibilità totale, prevedendo quindi che il vettore che avrebbe dovuto effettuare il trasporto non possa richiedere al soggetto che ha acquistato il titolo di viaggio il pagamento totale o parziale della prestazione, e debba restituire quanto abbia eventualmente già ricevuto.

Le richiamate lettere da a) ad f) del comma 1 indicano altresì, con riferimento specifico a ciascun caso, i periodi in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i contratti di trasporto che danno diritto ad avvalersi della previsione di cui al precedente paragrafo. Le successive lettere a), b) e c) del comma 2 stabiliscono invece nel dettaglio i termini entro cui il soggetto possessore del titolo di viaggio potrà esercitare il diritto di recesso comunicandolo al vettore, nonché la documentazione che dovrà allegare alla richiesta.Conseguentemente, al comma 3, la norma indica il termine – di 15 giorni –entro cui il vettore dovrà rimborsare il soggetto richiedente, specificando anche che il rimborso può avvenire tramite voucher, di importo pari a quanto dovuto, da utilizzare entro un anno per l’acquisto di un nuovo servizio. Al comma 4 si specifica altresì che la previsione vale anche nel caso in cui il servizio di trasporto sia stato acquistato per il tramite di un intermediario agenzia di viaggi.

I successivi commi da 5 a 7 affrontano la seconda casistica oggetto della norma in analisi, quella in cui il servizio addotto a contratto non sia un trasporto ma un pacchetto turistico, come definito agli art. 32 e successivi dell’allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, cd. Codice del Turismo. La disposizione riguarda i soggetti di cui al comma 1 della norma in analisi, con i casi ivi previsti. Tali soggetti possono esercitare il diritto di recesso dal contratto secondo quanto previsto all’art.41 del Codice del Turismo. In questo caso l’organizzatore del pacchetto turistico può offrire agli acquirenti un pacchetto di viaggio sostitutivo e fruibile di qualità equivalente o superiore a quello originariamente previsto o procedere al rimborso di quanto ricevuto – in questo caso entro il termine di quattordici giorni dal recesso e secondo quanto previsto ai commi 4 e 6 del succitato art. 41. Il rimborso può essere effettuato anche con emissione di un voucher di importo pari a quanto dovuto, da utilizzare entro un anno. Il rimborsomediante emissione di voucher potrà essere effettuato anche nel caso in cui oggetto della cancellazione sia un viaggio d’istruzione, la cui sospensione è stata disposta in base al contenuto dell’art.1 comma 2 lettera f) del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. Il vettore i cui servizi di trasporto sono inclusi nel pacchetto di viaggio oggetto del recesso esercitato procederà, a sua volta, a rimborsare l’organizzatore del corrispettivo versato, eventualmente anche a mezzo di un voucher di importo pari al rimborso dovuto, da utilizzare entro un anno.

In fine, al comma 8, si determina che le disposizioni di cui sopra costituiscono “norma di applicazione necessaria” ai sensi dell’art.17 della legge 31 maggio 1995 n.218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato- e dell’art.9 del Regolamento CE 593 del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Si tratta quindi di disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Fondo Simest (Art. 27)

Per contrastare gli effetti economici negativi alle imprese esportatrici derivanti dalla diffusione del Covid-19, il Governo incrementa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 ledisponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il cosiddetto “fondo 394”, infatti, è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis, decreto-legge n. 34/2019).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Proroga obblighi di segnalazione (Art. 11)

Slitta di sei mesi – dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 - l’entrata in vigore degli articoli 14 e 15 del codice della crisi di impresa in materia di obblighi di segnalazione della situazione di crisi a carico degli organi di controllo societari e revisori contabili (cd allerta interna) e a carico dei creditori pubblici qualificati, ossia Agenzia delle entrate, Inps ed Agenti della riscossione (cd allerta esterna). Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l’OCRI e i medesimi organi di controllo societario. La proroga trova applicazione in tutto il territorio nazionale e riguarda tutte le piccole e medie imprese interessate dal codice.Viene così esteso l’ambito di applicazione della disposizione prevista nello schema di decreto legislativo correttivo al codice della crisi, recentemente approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, che invece circoscriveva il perimetro del rinvio alle sole imprese che negli ultimi due esercizi non avessero superato alcuno dei seguenti limiti: 1) 4 milioni di totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza (Art. 9)

Dal 2 marzo, sono sospesi per 30 giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi o scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza ed investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione delle richieste di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

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