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L’ATTESTATO DI FORMAZIONE E LA CONSEGNA AL LAVORATORE

Un recente pronunciamento del Garante Privacy interviene sull’attestazione di frequenza in caso di corsi sicurezza sul lavoro, primo soccorso, antincendio e altro

mercoledì 19 novembre 2025
L’ATTESTATO DI FORMAZIONE E LA CONSEGNA AL LAVORATORE L’ATTESTATO DI FORMAZIONE E LA CONSEGNA AL LAVORATORE

Un recente pronunciamento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provvedimento n. 571 dell’11 settembre 2025) ha ribadito che l’attestato di formazione (sicurezza sul lavoro, primo soccorso, antincendio, ecc.) contiene dati personali del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, percorso formativo, esiti, date e firma.

Tali informazioni rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Il datore di lavoro è titolare del trattamento dei dati personali relativi alla formazione del lavoratore, e deve pertanto garantire:

  • corretta conservazione e protezione dei dati;
  • limitazione della diffusione solo ai soggetti autorizzati (es. RSPP, medico competente, organi di vigilanza);
  • consegna dell’attestato al lavoratore in modo sicuro e tracciabile.

Gli attestati non devono essere pubblicati o diffusi in bacheche, siti web, in contesti accessibili ad altri lavoratori o a soggetti esterni non titolati.

È buona prassi che la consegna sia documentata, per attestare la consegna e la presa visione da parte del lavoratore.

A tal fine vi invitiamo a scaricare il modello fac-simile presente a fine pagina, che è possibile personalizzare e utilizzare ai fini della consegna dell’attestato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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