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IMPOSTA PUBBLICITA’: AUMENTI ILLEGITTIMI

I Comuni non potevano approvare o confermare la maggiorazione della tassa dopo il 26 giugno 2012. Le imprese possono presentare istanza di rimborso

mercoledì 19 dicembre 2018

Gli aumenti dell’imposta comunale sulla pubblicità introdotti o confermati dopo il 26 giugno 2012 sono illegittimi e dunque le imprese possono chiedere ai Comuni il rimborso di quanto ingiustamente pagato.

E’ quanto confermato, nei giorni scorsi, dal Ministero delle Finanze, che a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito la controversia sugli aumenti dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto alle pubbliche affissioni. La data che fa da spartiacque è, appunto, quella del 26 giugno 2012, quando è stata abrogato il decreto-legge 83/2012 che attribuiva ai Comuni il potere di disporre aumenti tariffari.

Le Amministrazioni che dopo questa data hanno emesso delibere che approvavano o confermavano aumenti a partire dall’anno d’imposta 2013 non potevano farlo, anche nel caso di proroga tacita delle maggiorazioni.

Si apre ora il capitolo degli eventuali rimborsi per le imprese che ne faranno richiesta, una volta verificato se effettivamente il proprio Comune ha fatto lievitare l’imposta di pubblicità. Il contribuente ha cinque anni di tempo per presentare apposita istanza, a decorrere dal giorno di versamento, indirizzandola al Comune, o al concessionario in caso di gestione in concessione.

Per maggior informazioni sono a disposizione gli uffici di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

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