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ANDARE IN ROSSO DAL 1° GENNAIO 2021: LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

In vigore il Regolamento europeo sui requisiti di capitale delle banche, che impatta anche sulle aziende.

giovedì 07 gennaio 2021
ANDARE IN ROSSO DAL 1° GENNAIO 2021: LA NUOVA DEFI ANDARE IN ROSSO DAL 1° GENNAIO 2021: LA NUOVA DEFI

Con il nuovo anno è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal  Regolamento europeo sui requisiti di capitale delle banche (Regolamento UE n. 575/2013) e che vede nella data del 1° gennaio 2021 la sua applicazione definitiva in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Un provvedimento che impatta sulle aziende e per il quale ABI (l'Associazione Bancaria Italiana) e associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese (compresa Confcommercio) hanno chiesto modifiche (vedi questo articolo).

Vediamo le disposizioni in vigore.

La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ed è una disciplina che adotta criteri e modalità più restrittivi rispetto a quelli finora adottati.

In particolare, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori sono classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  2. la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione 2) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione 1), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  • 100 euro per le esposizioni al dettaglio (cioè un privato) e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, cioè  negozianti, artigiani, professionisti, ecc. (soglia assoluta);
  •  l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Le banche potranno comunque continuare ad accettare sconfinamenti. È bene quindi conoscere esattamente il contratto di conto corrente stipulato con la propria banca e vedere cosa prevede.

Resta il fatto che, alla luce di queste nuove regole, diventa fondamentale onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità. Ciò eviterà la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

 

 

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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