Con il nuovo anno è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo sui requisiti di capitale delle banche (Regolamento UE n. 575/2013) e che vede nella data del 1° gennaio 2021 la sua applicazione definitiva in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Un provvedimento che impatta sulle aziende e per il quale ABI (l'Associazione Bancaria Italiana) e associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese (compresa Confcommercio) hanno chiesto modifiche (vedi questo articolo).
Vediamo le disposizioni in vigore.
La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ed è una disciplina che adotta criteri e modalità più restrittivi rispetto a quelli finora adottati.
In particolare, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori sono classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
La condizione 2) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione 1), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.
Le banche potranno comunque continuare ad accettare sconfinamenti. È bene quindi conoscere esattamente il contratto di conto corrente stipulato con la propria banca e vedere cosa prevede.
Resta il fatto che, alla luce di queste nuove regole, diventa fondamentale onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità. Ciò eviterà la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.