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ARRIVA L'OBBLIGO DI GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’ampliamento dell’obbligo del certificato verde a tutti i lavoratori pubblici e privati. La partenza da metà ottobre. Altre novità sul Green Pass della conversione del Decreto 105

giovedì 16 settembre 2021
OBBLIGO DI GREEN PASS PER TUTTI LAVORATORI OBBLIGO DI GREEN PASS PER TUTTI LAVORATORI

Il Governo ha fatto la sua scelta definitiva: dalla metà del prossimo mese per lavorare negli uffici pubblici e nelle aziende private sarà obbligatorio il green pass, ovvero essere vaccinati, oppure avere il risultato negativo di un tampone o essere guariti dal Covid.

Il decreto nel quale sarà inserito tutto è stato approvato in Consiglio dei ministri giovedì 16 settembre ed entrerà  in vigore  ddal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento è stato pubblicato il 21 settembre in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, vediamo in estrema sintesi i contenuti di maggiore interesse per le nostre imprese, ricordando che sull'argomento si è tenuto anche un webinar dal titolo "Green Pass comportamenti sicuti) organizzato da Confcommercio Vicenza che può essere visionato, previo accesso all'area riservata, da questo link.

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.

L'obbligo riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Dove si applica

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari. Inoltre il Decreto stabilisce che "Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021".

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Revisione misure di distanziamento

Il Consiglio dei Ministri, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, ha deciso che entro il 30 settembre il Comitato tecnico-scientifico esprime un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli immediatamente successivi provvedimenti.

LE ALTRE NOVITA' SUL GREEN PASS

Ma quelle sul lavoro non sono le uniche novità riguardanti l'uso del Green Pass. Lo scorso 19 settembre 2021, infatti, è entrata in vigore la legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021 - conferma la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, la definizione delle modalità di utilizzo del  “green pass” (in vigore dallo scorso 6 agosto) e l’individuazione dei nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone di cui al decreto legge n. 33 del 2020.

Ecco alcune delle novità, in particolare quelle che interessano le imprese rappresentate:

  • relativamente ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, è stato specificato che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (finora questa possibilità era consentita solo sulla base di una FAQ e non come disposto da una norma);

  • relativamente alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, come richiesto con forza da Fipe Confcommercio, sono ora esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ossia di età inferiore  a 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Risulta pertanto superata la previsione finora vigente (art. 8 bis, comma 2-bis, che viene ora soppresso) che limitava l’esonero dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 ai soli bambini di età inferiore a sei anni per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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