È entrato in vigore nei giorni scorsi un nuovo provvedimento relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano (Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, recante "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020).
La norma introduce modifiche normative e aggiornamenti tecnici per migliorare la protezione della salute pubblica, l’accesso equo all’acqua potabile e la gestione dei rischi.
A tal riguardo, si evidenziano le principali novità di nostro interesse.
1. Esenzioni per attività con consumi ridotti
Il decreto stabilisce ora diversi ambiti di esenzione per le attività che utilizzano meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone (Art. 3, comma 7, del D.Lgs. 18/2023, modificato dall’art. 2 del nuovo decreto).
Le imprese che rientrano nei limiti suddetti devono quindi rivalutare la propria organizzazione in relazione a potenziali diversi adempimenti ora previsti.
2. Introduzione di nuovi parametri da monitorare (PFAS e TFA)
Per garantire una maggiore tutela della salute pubblica, è stato introdotto l’obbligo di controllare la presenza di alcune sostanze emergenti:
• dal 13 gennaio 2026 andrà monitorata la “somma di quattro PFAS” (sostanze perfluoroalchiliche),
• dal 13 gennaio 2027 entrerà in vigore anche il controllo sull’acido trifluoroacetico (TFA).
Questi parametri vanno integrati nei controlli analitici previsti dal Piano di Autocontrollo.
3. Obbligo di utilizzo di materiali certificati (sistema ReMaF)
Tutti i materiali e dispositivi a contatto con l’acqua destinata al consumo umano (ad esempio rubinetti, filtri, addolcitori, impianti) dovranno essere conformi a specifici requisiti tecnici e autorizzati tramite il nuovo sistema ReMaF, gestito dal Centro Nazionale Sicurezza delle Acque (CeNSiA).
I produttori e gli utilizzatori saranno tenuti alla registrazione dei prodotti e alla copertura dei relativi costi di certificazione.
4. Rafforzamento dei controlli e della tracciabilità (Piani di Sicurezza e AnTeA).
Le imprese dovranno aggiornare il proprio Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e predisporre un sistema di autocontrollo interno, che includa:
• controlli periodici,
• gestione di eventuali non conformità,
• comunicazione obbligatoria alle autorità sanitarie in caso di superamento dei limiti.
Tutti i dati e le segnalazioni dovranno essere trasmessi attraverso la piattaforma nazionale AnTeA, che fungerà da punto di raccolta e condivisione delle informazioni.
5. Nuove responsabilità e definizioni chiare sui ruoli
Il decreto chiarisce meglio i ruoli e le responsabilità lungo la filiera della distribuzione idrica.
Ad esempio, viene ribadito che il gestore del servizio idrico integrato è responsabile fino al punto di consegna (tipicamente il contatore), mentre il titolare dell’attività commerciale è responsabile della qualità dell’acqua all’interno della propria rete (ad esempio tubazioni interne, rubinetti, serbatoi, ecc.).
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