Il Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativo a requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza o cyber resilience act) prevede una serie di obblighi in capo ai fabbricanti nonché agli importatori e distributori di prodotti software e hardware la cui finalità o utilizzo include una connessione a un dispositivo o a una rete.
Di seguito una presentazione delle disposizioni contenute nel regolamento evidenziando quelle di maggiore interesse per gli associati segnalando, fin da subito, che la maggior parte degli obblighi ricade sui fabbricanti e sono previsti un alleggerimento degli obblighi e misure di sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese.
Il regolamento si applica dall’11 dicembre 2027. I prodotti con elementi digitali immessi sul mercato prima di tale data sono soggetti ai requisiti del regolamento solo se, a decorrere da tale data, sono soggetti a una modifica sostanziale. Tuttavia, gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti si applicano a decorrere dall’11 settembre 2026 anche ai prodotti con elementi digitali già sul mercato.
Ambito di applicazione
Il regolamento, come disposto al comma 1 dell’art. 2, si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete.
In particolare, per «prodotto con elementi digitali» va inteso qualsiasi prodotto software o hardware e le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, compresi i componenti software o hardware immessi sul mercato separatamente. Tale definizione estende l’ambito di applicazione del regolamento ai software che possono connettersi a una rete o ad altri dispositivi (es. sistemi operativi, app mobili, software di gestione).
Per «fabbricante» va intesa una persona fisica o giuridica che sviluppa o fabbrica prodotti con elementi digitali o che fa progettare, sviluppare o fabbricare prodotti con elementi digitali e li commercializza con il proprio nome o marchio. Tale definizione estende gli obblighi del fabbricante in capo a chiunque appaia al mercato come produttore e, quindi, anche ai soggetti che etichettano con il proprio marchio il prodotto e lo vendono alla propria catena di clienti.
Per «messa a disposizione sul mercato» si intende la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto con elementi digitali perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale. Tale previsione espande l’ambito di applicazione del regolamento non solo al soggetto produttore, ma anche ad altri soggetti come importatori, distributori e rappresentanti autorizzati.
Oggetto e requisiti dei prodotti con elementi digitali
Il fatto di mettere a disposizione sul mercato prodotti con elementi digitali la cui finalità prevista, o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile, include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete comporta il rispetto di:
Vediamo da vicino, allora, i principali obblighi a cui sono soggetti i diversi operatori economici.
Cominciamo da quelli che ci interessano di più ovvero i distributori e gli importatori, anche se per completezza d’informazione daremo indicazioni anche sugli obblighi per i produttori e per i gestori di software open source.
Obblighi dei distributori (art. 20)
I distributori sono soggetti ad obblighi di verifica della conformità dei prodotti che mettono a disposizione sul mercato ai requisiti del regolamento, il che include la verifica che i prodotti siano accompagnati dalla documentazione appropriata, obblighi di segnalazione che, a seconda dei casi, possono riguardare il fabbricante, le autorità competenti e gli stessi utilizzatori dei prodotti. I distributori sono soggetti anche all’obbligo di supportare la gestione delle non conformità assicurando siano adottate le misure correttive o, se del caso, ritirando o richiamando il prodotto.
Tali obblighi, sopra sinteticamente riportati per macro voci, sono contenuti nell’articolo 20 del regolamento e sotto riportati.
Obblighi degli importatori
Gli importatori sono soggetti ad obblighi di verifica della conformità dei prodotti importati ai requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento tramite la revisione della documentazione fornita dal fabbricante, di monitoraggio dei rischi per assicurare, ove necessario, vengano adottate misure correttive tempestive e obblighi di comunicazione rendendo disponibili i propri dati di contatto e fornendo informazioni e documentazione alle autorità e, ove previsto e nei limiti del possibile, agli utilizzatori dei prodotti immessi sul mercato. Tali obblighi, sopra sinteticamente riportati per macro voci, sono contenuti nell’articolo 19 del regolamento e sono riportati qui sotto.
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si estendono ad altri soggetti
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 13 (obblighi dei fabbricanti) e 14 (obblighi di segnalazione dei fabbricanti), quando immette sul mercato un prodotto con elementi digitali con il proprio nome o marchio commerciale o apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali già immesso sul mercato.
Una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, che apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali e mette tale prodotto a disposizione sul mercato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento. È quindi soggetta agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 per la parte del prodotto con elementi digitali interessata da tale modifica sostanziale oppure, se la modifica sostanziale incide sulla cibersicurezza del prodotto con elementi digitali nel suo complesso, per l'intero prodotto.
Obblighi dei fabbricanti
All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali (si ricorda va inteso sia l’hardware che il software e le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto), i fabbricanti assicurano che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I al regolamento e, a tal fine, ai fabbricanti compete la valutazione dei rischi di cibersicurezza associati al prodotto con elementi digitali, la predisposizione di azioni correttive per la gestione delle vulnerabilità nonché la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione tecnica. Vediamo nel dettaglio questi obblighi.
Agli obblighi previsiti dall’articolo 13 sopra riportati si aggiunge quello, previsto dall’articolo 14, di segnalazione al CSIRT e all’ENISA, tramite apposita piattaforma unica di segnalazione istituita dall’ENISA, e secondo definite tempistiche, di qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta nel prodotto con elementi digitali di cui il fabbricante viene a conoscenza e di qualsiasi incidente grave che abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali nonché l’obbligo di informare gli utilizzatori di tale vulnerabilità o incidente.
Obblighi dei gestori di software open source
La disposizione prevede un alleggerimento degli obblighi per i gestori di software open source. Si tratta di persone giuridiche, diverse dal fabbricante, che hanno la finalità o l'obiettivo di fornire un sostegno sistematico e duraturo per lo sviluppo di prodotti specifici con elementi digitali, che si qualificano come software liberi e open source e destinati ad attività commerciali, e che garantiscono la sostenibilità economica di tali prodotti. La disposizione prevede che i gestori di software open source mettono in atto e documentano in modo verificabile una politica in materia di cibersicurezza per promuovere lo sviluppo di un prodotto con elementi digitali sicuro nonché una gestione efficace delle vulnerabilità da parte degli sviluppatori di tale prodotto.
Tale politica promuove inoltre la segnalazione volontaria di vulnerabilità (di cui all'articolo 15) da parte degli sviluppatori di tale prodotto. La politica include, in particolare, aspetti relativi alla documentazione, al trattamento e alla correzione delle vulnerabilità e promuove la condivisione di informazioni relative alle vulnerabilità individuate nell'ambito della comunità open source.
I gestori di software open source cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, al fine di attenuare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source.
A seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, i gestori di software open source forniscono a tale autorità la documentazione di cui al primo paragrafo.
Gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 (notifica al CSIRT e all’ENISA di vulnerabilità attivamente sfruttata), si applicano ai gestori di software open source nella misura in cui sono coinvolti nello sviluppo dei prodotti con elementi digitali. Gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 3 (notifica di incidente grave che abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali) e 8 (informazione agli utilizzatori della vulnerabilità o incidente) , si applicano ai gestori di software open source nella misura in cui incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza dei prodotti con elementi digitali incidano sui sistemi informativi e di rete forniti da tali gestori di software open source per lo sviluppo di tali prodotti.
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali;
b) se disponibili, il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto con elementi digitali.
Gli operatori economici si assicurano di essere in grado di presentare le informazioni di cui sopra per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto con elementi digitali e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto con elementi digitali.
Misure di sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese, comprese le start-up
Gli Stati membri intraprendono, se del caso, le azioni seguenti, adattate alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese:
a) organizzano attività specifiche di sensibilizzazione e formazione circa l'applicazione del presente regolamento;
b) istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le microimprese e le piccole imprese per fornire consulenza e rispondere alle domande sull'attuazione del presente regolamento;
c) sostengono le attività di prova e di valutazione della conformità, se del caso anche con il sostegno del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza.
Gli Stati membri possono, se del caso, istituire spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza. Tali spazi di sperimentazione normativa prevedono ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove ai fini della conformità al presente regolamento per un periodo di tempo limitato precedente all'immissione sul mercato.
Gli Stati membri garantiscono un accesso aperto, equo e trasparente agli spazi di sperimentazione normativa e, in particolare, ne facilitano l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le start-up.
Conformemente all'articolo 26, la Commissione fornisce orientamenti alle microimprese e alle piccole e medie imprese in relazione all'attuazione del presente regolamento.
La Commissione promuove il sostegno finanziario disponibile nel quadro normativo dei programmi dell'Unione esistenti, in particolare al fine di alleggerire l'onere finanziario per le microimprese e le piccole imprese.
Le microimprese e le piccole imprese possono fornire tutti gli elementi della documentazione tecnica specificata nell'allegato VII avvalendosi di un formato semplificato.
Sanzioni
Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
La non conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I e agli obblighi di cui agli articoli 13 (Obblighi dei fabbricanti) e 14 (Obblighi di segnalazione dei fabbricanti) è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 2,5% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
La non conformità agli obblighi di cui agli articoli da 18 a 23 (rappresentanti autorizzati, obblighi degli importatori, obblighi dei distributori, casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori, altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti, identificazione degli operatori economici), all'articolo 28 (dichiarazione di conformità UE), all'articolo 30 (regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE) paragrafi da 1 a 4, all'articolo 31 (documentazione tecnica) paragrafi da 1 a 4, all'articolo 32 (procedure di valutazione della conformità per prodotti con elementi digitali) paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 33, paragrafo 5 (relativo alla fornitura da parte delle microimprese e piccole imprese della documentazione tecnica avvalendosi del formato semplificato) è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro oppure, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino all'1% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
Nel decidere l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze;
b) se le stesse o altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore economico per una violazione analoga;
c) le dimensioni, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, start up comprese, e la quota di mercato dell'operatore economico che ha commesso la violazione.
In deroga ai paragrafi precedenti, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a tali paragrafi non si applicano:
a) ai fabbricanti che si qualificano come microimprese o piccole imprese per quanto riguarda il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) relativo alla notifica di preallarme da parte del fabbricante di una vulnerabilità attivamente sfruttata entro le 24 ore, o all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) relativo alla notifica da parte del fabbricante di preallarme di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza.;
b) alle violazioni del presente regolamento da parte di gestori di software open-source.
Disposizioni transitorie
I certificati di esame UE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati in relazione ai requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali soggetti ad altra normativa di armonizzazione dell'Unione diversa dal presente regolamento rimangono validi fino all'11 giugno 2028, a meno che non scadano prima di tale data o non sia altrimenti disposto in tali altre normative di armonizzazione dell'Unione, nel qual caso rimangono validi come indicato in tali normative.
I prodotti con elementi digitali immessi sul mercato prima dell'11 dicembre 2027 sono soggetti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento solo se, a decorrere da tale data, tali prodotti sono soggetti a una modifica sostanziale.
In deroga al paragrafo precedente, gli obblighi di cui all'articolo 14 (obblighi di segnalazione dei fabbricanti) si applicano a tutti i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato prima dell'11 dicembre 2027.
Applicazione
Il regolamento si applica, come si diceva, dall'11 dicembre 2027.
Tuttavia, l'articolo 14 (obblighi di segnalazione dei fabbricanti) si applica a decorrere dall'11 settembre 2026 e il capo IV (articoli da 35 a 51 riguardanti la notifica degli organismi di valutazione della conformità) si applica a decorrere dall'11 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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