COVID 19: LA DISCIPLINA SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio scorso, l’Ordinanza 29 luglio del Ministro della Salute, che ha prorogato, con alcune modifiche, fino al prossimo 30 agosto, la disciplina nazionale degli spostamenti da e verso l’Estero.
In particolare, il provvedimento ha prorogato la validità delle misure particolarmente restrittive introdotte per l’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile; ha confermato la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, riducendola a 5 giorni per i Paesi dell’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021; ha confermato l’obbligo di mini quarantena di 5 giorni per gli arrivi dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali possono essere utilizzati per il green pass sul territorio nazionale; ha confermato per i Paesi dell’UE e dell’area Schengen, oltre che per Canada, Giappone e Stati Uniti l’ulteriore regime di ingresso con i requisiti della certificazione verde.
Il quadro della disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, sistematizzato dall’Ordinanza in commento è complessivamente il seguente:
Sono liberi e non soggetti ad obblighi di dichiarazione gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, le cui certificazioni di vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)-e di guarigione sono considerate equivalenti a quelle italiane;
L’ingresso sul territorio nazionale delle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi dell’UE e dell’Area Schengen o in Israele (Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021) è soggetto ai seguenti adempimenti:
L’ingresso sul territorio nazionale delle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Israele, in alternativa a quanto sopra esposto, è soggetto, altresì, ai seguenti adempimenti:
L’ingresso sul territorio nazionale delle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi extra europei della lista raccomandata dall’UE (elenco D allegato 20 DPCM 2 marzo 2021), è soggetto ai seguenti adempimenti:
L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Canada, Giappone o Stati Uniti d’America è, inoltre, consentito alle seguenti condizioni alternative, rispetto a quelle sopra esposte:
Gli spostamenti da e verso gli altri Paesi Esteri a maggior rischio (Elenco E Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021), continuano ad essere in generale vietati, salvo alcune specifiche eccezioni (esigenze di lavoro, studio, salute, urgenza, etc).
L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi del citato elenco E, subordinatamente alla presenza di una delle deroghe che consente di superare il generale divieto, è subordinato ai seguenti adempimenti:
L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previste, non si applicano per:
Gli obblighi di certificazione verde, test a mezzo di tampone e isolamento fiduciario, quando prescritti, non trovano applicazione per:
Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Israele e Regno Unito, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della Salute, sono riconosciute equivalenti alle certificazioni verdi Covid-19, laddove richieste dalla normativa italiana.
I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico.
Sono prorogate fino al prossimo 30 agosto le misure introdotte con le ordinanze del Ministro della Salute del 29 aprile 2021, (succ. integrate e reiterate) su India Bangladesh e Sri Lanka e del 14 maggio 2021 sul Brasile.
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