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COVID-19: NOVITÀ SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

La nuova Ordinanza del ministero della Salute proroga le disposizione fino al 15 dicembre, introducendo però alcune modifiche

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mercoledì 27 ottobre 2021
COVID-19: NOVITÀ SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO COVID-19: NOVITÀ SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Il Ministero della Salute interviene ancora sulla disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero prorogando fino al 15 dicembre le disposizioni in vigore, seppur con alcune modifiche. Vediamo allora da vicino le principali novità della nuova ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 ottobre.

Attenzione, in particolare, alla modifica degli elenchi dei Paesi allegati al DPCM 2 marzo 2021, da cui discende la disciplina applicabile per gli ingressi in Italia, al superamento del regime speciale previsto per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile e all’introduzione di nuove deroghe per i figli minorenni.

Di seguito le principali disposizioni. Possono fare ingresso in Italia le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi (Nuovo Elenco C): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia  (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente  europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

L’ingresso è in ogni caso subordinato alle seguenti condizioni:

  • Presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato;
  • Presentazione in formato cartaceo o elettronico di una delle certificazioni verde Covid-19 o di altra certificazione equipollente;
  • In assenza delle certificazioni sopra indicate, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.

Le persone, invece, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei seguenti Paesi (Nuovo Elenco D): Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito  di  Gran  Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, possono accedere in Italia alle seguenti condizioni:

  • Presentazione in formato cartaceo o elettronico di una certificazione verde Covid-19 attestante il completamento del ciclo vaccinale, ovvero di una certificazione, rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti, a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali. Le persone provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti possono, altresì, esibire la certificazione verde Covid 19 di guarigione, ovvero l’analoga certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie;
  • Presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti (48 ore per il Regno Unito) a un test a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato;
  • In assenza delle certificazioni di vaccinazione e guarigione sopra indicate, fermo restando l’obbligo di sottoporsi a test a mezzo di tampone al momento dell’ingresso in Italia, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a ulteriore test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.

Gli spostamenti da e verso gli altri Paesi Esteri a maggior rischio del nuovo Elenco E (Paesi non inclusi negli elenchi A, B, C e D), continuano ad essere in generale vietati, salvo alcune specifiche eccezioni. (esigenze di lavoro, studio, salute, urgenze, etc).

L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi del citato elenco E, subordinatamente alla presenza di una delle deroghe che consente di superare il generale divieto, è consentito alle seguenti condizioni:

  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form;
  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti, a un test, a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Obbligo di isolamento fiduciario di 10 giorni e di test a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.

L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previsti, continuano a non applicarsi per:
Gli ingressi, per motivi di lavoro, regolati da protocolli di sicurezza;
Gli ingressi per ragioni indifferibili, autorizzati dal Ministero della Salute (con obbligo di test a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti, con esito negativo);

  • Gli ingressi di cittadini o residenti dei Paesi dell’’UE o degli altri Paesi degli elenchi A, B, C e D, dell’allegato 20 DPCM 2 marzo 2021, che fanno ingresso in Italia, per motivi di lavoro (salvo che non abbiano soggiornato o transitato in un Paese dell’elenco C dell’Allegato 20)
  • Gli ingressi del personale sanitario
  • Il personale delle imprese con sede in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro, non eccedenti la durata di 120 ore;
  • I funzionari ed agenti dell’UE e delle organizzazioni internazionali, gli agenti e il personale diplomatico, il personale militare, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di sicurezza;
  • Gli alunni e gli studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza;
  • Gli ingressi mediante voli “covid tested”;
  • Gli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.
  • Gli obblighi di certificazione verde, test a mezzo di tampone e isolamento fiduciario, quando prescritti, continuano a non trovare applicazione per:
    • Equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
    • Lavoratori transfrontalieri,
    • Agli alunni e studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza;
    • I transiti, sul territorio italiano, con mezzi privati di durata non superiore a 36 ore;
    • Chiunque faccia ingresso in Italia, per un periodo non superiore alle 120 ore, per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità;
    • Chiunque rientri, esclusivamente con mezzo privato, nel territorio nazionale, a seguito della permanenza per un periodo non superiore a 48 ore, in località estere situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form);
    • Gli spostamenti, con mezzi privati, per permanenze, di durata non superiore alle 48 ore, in località sul territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form).

I bambini di età inferiore ai 6 anni continuano ad essere esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico e l’Ordinanza dispone, inoltre, che i minori che accompagnano i genitori, o il genitore, non sono tenuti a sottoporsi all’isolamento fiduciario, se tale obbligo non è imposto ai/al genitori/e, purché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Tale esenzione non si applica ai minori di età pari o superiore a 6 anni, per i quali non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia dall’Estero.

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