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mercoledì 27 ottobre 2021
COVID-19: NOVITÀ SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Il Ministero della Salute interviene ancora sulla disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero prorogando fino al 15 dicembre le disposizioni in vigore, seppur con alcune modifiche. Vediamo allora da vicino le principali novità della nuova ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 ottobre.
Attenzione, in particolare, alla modifica degli elenchi dei Paesi allegati al DPCM 2 marzo 2021, da cui discende la disciplina applicabile per gli ingressi in Italia, al superamento del regime speciale previsto per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile e all’introduzione di nuove deroghe per i figli minorenni.
Di seguito le principali disposizioni. Possono fare ingresso in Italia le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi (Nuovo Elenco C): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
L’ingresso è in ogni caso subordinato alle seguenti condizioni:
Le persone, invece, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei seguenti Paesi (Nuovo Elenco D): Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, possono accedere in Italia alle seguenti condizioni:
Gli spostamenti da e verso gli altri Paesi Esteri a maggior rischio del nuovo Elenco E (Paesi non inclusi negli elenchi A, B, C e D), continuano ad essere in generale vietati, salvo alcune specifiche eccezioni. (esigenze di lavoro, studio, salute, urgenze, etc).
L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi del citato elenco E, subordinatamente alla presenza di una delle deroghe che consente di superare il generale divieto, è consentito alle seguenti condizioni:
L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previsti, continuano a non applicarsi per:
Gli ingressi, per motivi di lavoro, regolati da protocolli di sicurezza;
Gli ingressi per ragioni indifferibili, autorizzati dal Ministero della Salute (con obbligo di test a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti, con esito negativo);
I bambini di età inferiore ai 6 anni continuano ad essere esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico e l’Ordinanza dispone, inoltre, che i minori che accompagnano i genitori, o il genitore, non sono tenuti a sottoporsi all’isolamento fiduciario, se tale obbligo non è imposto ai/al genitori/e, purché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Tale esenzione non si applica ai minori di età pari o superiore a 6 anni, per i quali non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia dall’Estero.
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